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142187
IDG810601621
81.06.01621 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cordelli Romualdo
Un nuovo indirizzo in tema di responsabilita' della banca nel servizio delle cassette di sicurezza?
nota a Trib. Roma sez. V civ. 29 febbraio 1980, n. 1993
Temi rom., an. 29 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 546-549
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31571
L' A. segnala la sentenza che annota perche' si discosta da autorevoli precedenti, affermando la piena validita' ed efficacia della clausola limitativa della responsabilita' della banca nel servizio delle cassette di sicurezza contenuta nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dal depositante, e negando che, per gli effetti dell' art. 1341 comma 2 c.c., tale clausola abbia natura vessatoria. L' A. rileva poi come questa pronuncia, se apparentemente continua a battere il sentiero finora seguito della clausola limitativa di responsabilita' della banca e della sua validita' ed efficacia, si spiega tuttavia soltanto colla adesione alla concessione secondo cui l' art. 2 delle nuove norme uniformi per il servizio delle cassette di sicurezza non pone piu' una limitazione di responsabilita', ma determina invece l' oggetto della prestazione di custodia, convenendo il valore delle cose che debbono essere immesse nella cassetta, con la conseguenza che la banca sara' tenuta a risarcire il cliente solo entro i limiti in cui era obbligata alla custodia.
art. 1839 c.c. art. 1341 c.c. art. 1342 c.c. art. 1229 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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