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142189
IDG810602428
81.06.02428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
Ancora sulla incidenza della assistenza sindacale, sulla validita' e sul contenuto delle rinunzie dell' affittuario
nota a Trib. Ascoli Piceno sez. agr. 24 maggio 1980
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 544-550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91423; D9141; D7110
Nella sentenza annotata si afferma che la fissazione della durata di tre anni per un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto costituisce rinuncia implicita alla proroga di cui all' art. 17 legge n. 11/1971; tale clausola, ove stipulata con l' assistenza delle organizzazioni di categoria, e' valida anche se contestuale al sorgere del rapporto. L' A. non concorda con tale interpretazione ed osserva che la legge citata, elevando il periodo minimo di durata dei contratti di affitto a quindici anni, ed essendo applicabile anche ai contratti stipulati dopo l' entrata in vigore della legge stessa, non proroga la durata inferiore eventualmente stabilita dalle parti: piu' semplicemente si sostituisce alla clausola pattizia, imprimendo ab initio ai contratti una durata di almeno quindici anni.
art. 17 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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