Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142194
IDG810400372
81.04.00372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Portinaro Pier Paolo
Max Weber e Carl Schmitt
Contributo presentato al Convegno su "Max Weber e il diritto" organizzato dalla Commissione permanente di sociologia del diritto e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Castelgandolfo, 17-19 ottobre 1980
Soc. dir., s. 2, an. 8 (1981), fasc. 1, pag. 155-182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F420; F321
L' articolo inizia esprimendo dubbi sulla validita' delle interpretazioni che, nel presentare Carl Schmitt come un discepolo che porto' alle estreme conseguenze le premesse implicite nel pensiero di Max Weber, finiscono col gettare l' ombra del decisionismo schmittiano sulla sociologia weberiana. Se ogni storicismo e' in ultima analisi anche decisionismo, a causa del suo iniziale atteggiamento relativistico verso il problema dei valori, quello di Schmitt e' un decisionismo con caratteristiche del tutto originali, sia sul piano della teoria politica, sia su quello della teoria del diritto. In questo modo, come prima conclusione, Weber e Schmitt condividono un concetto realistico di politica, ma differiscono nella articolazione e nella definizione dei suoi fondamentali precetti: uno ha un concetto tecnico della politica , intesa come professione , mentre l' altro ha un concetto etico, intesa come una destinazione che consiste nella categoria amico-nemico. Per quanto riguarda la teoria del diritto, Weber e' un positivista che si interessa allo studio del problema della legittimazione e della validita' empirica di sistemi giuridici, senza tuttavia criticare la qualita' scientifica di una teoria puramente normativa del diritto; Schmitt, d' altra parte, si impegna in una radicale battaglia su questo fronte. Nell' arco dell' evoluzione del suo pensiero si nota una costante nostalgia per una concezione trascendente del diritto che non di meno intende fornire nello stesso tempo un' alternativa all' approccio giusnaturalistico. Queste differenze conducono in definitiva ad una diversa interpretazione del processo di razionalizzazione formale che, per entrambi caratterizza lo sviluppo giuridico moderno. Infine si deve dire che la metodologia dei due autori e' profondamente diversa: Weber elabora delle strutture ideal-tipiche idonee a regolare, in relazione ad uno specifico punto di vista, la molteplicita' e la natura pluridirezionale dei rapporti di reciproco condizionamento fra i fenomeni della realta'; Schmitt, invece, adotta una prospettiva ontologica che gli consente di riunire le fondamentali categorie della realta' giuridica, politica e sociale nella loro essenziale unita'.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati