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142204
IDG810602193
81.06.02193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oriani Renato
Estinzione del processo di riscatto ex art. 8 legge 590/1965 e impedimento della decadenza
osservazione a Cass. sez. III civ. 3 luglio 1980, n. 4214
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 129-132
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91613; D41831
In nota alla sentenza in rassegna l' A. rileva come la Cassazine che si era pronunciata in senso diametralmente opposto in una fattispecie identica (Cass. 770/1979), pur assumendo lo stesso dato di partenza, e cioe' che la dichiarazione di riscatto del fondo da parte dell' affittuario puo' avvenire sia in sede stragiudiziale che giudiziale, precisi ora che ai fini del riscatto stragiudiziale non e' sufficiente la manifestazione di volonta' del titolare del diritto, ma occorre il consenso dell' acquirente: in mancanza, il riscattante "per evitare la decadenza aveva l' onere di coltivare la pretesa fatta valere in sede contenziosa, per cui non puo' non risentire delle conseguenze della estinzione del processo verificatasi per la sua inattivita'". L' A. richiama quindi numerose decisioni giurisprudenziali ed ampi riferimenti dottrinali in materia, puntualizzando inoltre alcune proposizioni consolidate che in sede di interpretazione dell' art. 8 legge n. 590/1965 la Cassazione e' giunta ad esprimere: a) il diritto di riscatto consiste in un diritto potestativo da esercitarsi attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia; b) l' atto introduttivo del processo, anche se sottoscritto dal solo procuratore, e' direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contiene la dichiarazione di riscatto; c) gli effetti della dichiarazione di riscatto sono sospensivamente condizionati al pagamento del prezzo.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 8 gennaio 1979, n. 2 art. 2967 c.c. art. 310 c.p.c. Cass. 5 febbraio 1979, n. 770
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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