Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142205
IDG810602412
81.06.02412 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vignoli Giulio
La nozione di coltivatore diretto
nota a Cass. sez. lav. 23 ottobre 1980, n. 5715
Riv. dir. lav., an. 32 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 458-464
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9125; D9141; D91411
La sentenza annotata precisa che per coltivatore diretto deve intendersi il piccolo imprenditore che esercita professionalmente l' attivita' economica della coltivazione della terra ai fini della produzione, con prevalente lavoro proprio e della propria famiglia. L' A. concorda con tale nozione di coltivatore diretto, delineata dal codice civile: le varie leggi speciali in materia perseguono infatti particolari finalita', introducendo modifiche che hanno il valore di norme eccezionali, tali pertanto da non mutare l' ordinamento generale dell' istituto in esame. Ne consegue che mentre l' affittuario che vuol beneficiare della proroga legale dovra' possedere rigorosamente i requisiti indicati dalla legge speciale, nel locatore che vuole opporsi alla proroga sara' sufficiente il possesso dei requisiti richiesti secondo la comune nozione di coltivatore diretto.
art. 2082 c.c. art. 2083 c.c. art. 1 comma 2 lett. a d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 2 comma 2 d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati