| L' A., dopo aver constatato che la giurisdizione minorile esistente
nei diversi ordinamenti nazionali presenta alcune caratteristiche
comuni, rileva che la Corte minorile da noi, come in altri paesi,
proprio a causa delle peculiarita' che essa presenta corre
costantemente il pericolo di adattarsi, piu' che alle presumibili
esigenze dei minori, alla personalita' e alla variabile vocazione dei
giudici che ne fanno parte. Reputa quindi necessario che, senza
abbandonare il tema della decisione adeguata al caso concreto, della
flessibilita' della norma, della cura degli interessi in gioco, si
assicuri oggettivita' alla funzione, e si evitino quelle soluzioni
troppo personali che possono apparire forme di arbitrio.
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