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142208
IDG821100026
82.11.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pedrazzoli Marcello
Codeterminazione nell' impresa e costituzione economica nella Repubblica Federale Tedesca
nota a Bundesverfassungsgericht 1 marzo 1979 (Repubblica federale tedesca)
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 2, pt. 4, pag. 72-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D95127; D3122; D773
L' A., delineato un quadro dei modelli normativi e delle esperienze applicative in tema di codeterminazione nell' impresa, accenna i punti essenziali delle discussioni che da lungo tempo, e con particolare vigore dalla seconda meta' degli anni '60, investono l' opportunita' politica e la legittimita' costituzionale della codeterminazione. L' A. si sofferma poi in particolare sulla l. 4 maggio 1976, recante il piu' recente modello legislativo di codeterminazione negli organi societari: ne mette in rilievo la difficoltosa e polemica elaborazione, la configurazione scarsamente soddisfacente per i sindacati, e il reale significato della sua impugnazione alla Corte Costituzionale da parte imprenditoriale: impugnazione che, dietro la denuncia di presunte violazioni di taluni principi costituzionali, nasconde il tentativo di bloccare futuri sbocchi interpretativi o legislativi piu' favorevoli ai lavoratori. Dalla pregevole decisione della Corte, diretta a respingere i ricorsi costituzionali, e' possibile trarre alcuni concetti di carattere generale: non esiste un modello d' organizzazione economica elevato a rango costituzionale, e quindi necessariamente prevalente e legislativamente intangibile; la Costituzione ha in questa materia carattere "aperto", e quindi lascia l' ordinamento dell' economia al legislatore coi soli limiti del rispetto dei diritti fondamentali e della tutela del fondamentale interesse della funzionalita' dell' impresa e dell' economia in genere. Secondo il giudizio della Corte, il modello di codeterminazione delineato dalla l. 4 maggio 1976 garantisce il rispetto dei suddetti limiti in quanto riconosce una leggera ma costante prevalenza ai rappresentanti delle quote di partecipazione rispetto a quelli dei lavoratori. E' da ritenere che proprio questo elemento e la leggera prevalenza di soci, tracci i confini entro cui potra' legittimamente estrinsecarsi l' attivita' futura del legislatore: non idonea al concreto funzionamento e', invece, la completa parita' e al di fuori del sistema istituzionale e' la prevalenza dei rappresentanti dei lavoratori.
Legge 4 maggio 1976 (Repubblica federale tedesca)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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