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| IDG821100026 | |
| 82.11.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pedrazzoli Marcello
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| Codeterminazione nell' impresa e costituzione economica nella
Repubblica Federale Tedesca
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| nota a Bundesverfassungsgericht 1 marzo 1979 (Repubblica federale
tedesca)
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| Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 2, pt. 4, pag. 72-84
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D95127; D3122; D773
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| L' A., delineato un quadro dei modelli normativi e delle esperienze
applicative in tema di codeterminazione nell' impresa, accenna i
punti essenziali delle discussioni che da lungo tempo, e con
particolare vigore dalla seconda meta' degli anni '60, investono l'
opportunita' politica e la legittimita' costituzionale della
codeterminazione. L' A. si sofferma poi in particolare sulla l. 4
maggio 1976, recante il piu' recente modello legislativo di
codeterminazione negli organi societari: ne mette in rilievo la
difficoltosa e polemica elaborazione, la configurazione scarsamente
soddisfacente per i sindacati, e il reale significato della sua
impugnazione alla Corte Costituzionale da parte imprenditoriale:
impugnazione che, dietro la denuncia di presunte violazioni di taluni
principi costituzionali, nasconde il tentativo di bloccare futuri
sbocchi interpretativi o legislativi piu' favorevoli ai lavoratori.
Dalla pregevole decisione della Corte, diretta a respingere i ricorsi
costituzionali, e' possibile trarre alcuni concetti di carattere
generale: non esiste un modello d' organizzazione economica elevato a
rango costituzionale, e quindi necessariamente prevalente e
legislativamente intangibile; la Costituzione ha in questa materia
carattere "aperto", e quindi lascia l' ordinamento dell' economia al
legislatore coi soli limiti del rispetto dei diritti fondamentali e
della tutela del fondamentale interesse della funzionalita' dell'
impresa e dell' economia in genere. Secondo il giudizio della Corte,
il modello di codeterminazione delineato dalla l. 4 maggio 1976
garantisce il rispetto dei suddetti limiti in quanto riconosce una
leggera ma costante prevalenza ai rappresentanti delle quote di
partecipazione rispetto a quelli dei lavoratori. E' da ritenere che
proprio questo elemento e la leggera prevalenza di soci, tracci i
confini entro cui potra' legittimamente estrinsecarsi l' attivita'
futura del legislatore: non idonea al concreto funzionamento e',
invece, la completa parita' e al di fuori del sistema istituzionale
e' la prevalenza dei rappresentanti dei lavoratori.
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| Legge 4 maggio 1976 (Repubblica federale tedesca)
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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