Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142222
IDG820700026
82.07.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Giulio
Ancora sugli allevamenti di animali, tra art. 2135 c.c. e artt. 206 e 207 t.u. 1124/65 (ora anche la kabala'?)
nota a Pret. Sassari 9 luglio 1981
Giur. agr. it., an. 28 (1981), fasc. 10, pt. 2, pag. 562-566
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91201; D91211; D91278
L' A. sottolinea l' importanza del principio, affermato nella sentenza annotata che sul punto condivide, per il quale l' obbligo dell' imprenditore di versare i contributi non infortunistici all' INPS e all' INAM sussiste solo quando egli non sia qualificabile come imprenditore agricolo esclusivamente con riferimeno all' art. 2135 c.c.. Trae spunto dalla sentenza per alcune riflessioni in ordine al problema della qualificazione agricola o industriale dell' attivita' di allevamento con riferimento sia all' art. 2135 che alle norme in tema di contributi previdenziali e assistenziali. Sottolinea l' inesistenza di criteri univoci per l' inquadramento professionale, ai diversi fini, delle categorie imprenditoriali in agricoltura e le incongruenze che ne derivano sul piano pratico. Richiama alcuni significativi precedenti giurisprudenziali in materia, ponendo in rilievo l' opportunita' di una interpretazione evolutiva dell' art. 2135 e dell' adozione di precisi ed univoci criteri, validi per i diversi settori, per l' inquadramento professionale in agricoltura.
art. 2135 c.c. art. 206 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 207 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati