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Documento


142250
IDG820200002
82.02.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zanchi Tullio
Clausola "salvo approvazione della casa" e formazione del contratto
Studi sen., s. 3, vol. 92, an. 29 (1980), fasc. 2, pag. 320-331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306008
L' A. affronta il problema della clausola "salvo approvazione della casa" apposta ai contratti conclusi tramite piazzisti. A suo parere, essa ha la sola funzione di ricordare che nessun contratto si e' ancora concluso e si e' ancora alla fase preliminare di formazione. Tuttavia bisogna distinguere: se il procacciatore di affari non ha i poteri di rappresentanza della casa, la clausola funziona come mero richiamo dell' art. 1326 c.c.; se invece si tratta di un vero e proprio rappresentante, essa serve ad informare il terzo della rinuncia ai poteri da parte del rappresentante stesso.
art. 1327 c.c. art. 1326 c.c. art. 1342 c.c.
Ist. storia del diritto - Univ. MI PV



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