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142288
IDG820600002
82.06.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Agostini Paola
L' interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione a proposito di una discutibile legge in materia di indennita' di buonuscita ENPAS
nota a Cass. sez. un. 10 giugno 1981, n. 3759
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 73-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14317; D15304
La sentenza annotata dichiara estinto il giudizio, promosso davanti al giudice ordinario, avente per oggetto l' indennita' di buonuscita ENPAS, e quindi assoggettato alla disciplina di cui all' art. 6 legge n. 75/1980 (entrata in vigore dopo la proposizione del ricorso per cassazione) che stabilisce la giurisdizione esclusiva dei Tribunali amministrativi regionali. Nel frattempo, osserva l' A., la Corte Costituzionale veniva investita di numerose questioni di legittimita' concernenti la legge citata, tra le quali proprio quella relativa all' annullamento delle sentenze pronunciate e alla compensazione delle spese dei giudizi gia' celebrati. In tal modo la legge n. 75/1980 e la sentenza annotata penalizzano quei dipendenti che avevano reagito alla cattiva amministrazione dell' ENPAS: la Cassazione non solo ha ignorato del tutto la pendenza delle questioni di legittimita' costituzionale (che avrebbero dovuto comunque consigliare la sospensione dei giudizi), ma ritiene addirittura le questioni stesse manifestamente infondate.
art. 6 l. 20 maggio 1980, n. 75
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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