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142290
IDG820600190
82.06.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oro Nobili Massimo
Obbligo a contrarre determinato dalla Pubblica Amministrazione a norma dell' art. 24 della legge urbanistica e azione di ripetizione conseguente alla nullita' del contratto
nota a Cass. sez. I civ. 9 luglio 1980, n. 4374
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1309-1314
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18202; D305012
Ad avviso della Corte, espresso sulla sentenza in esame, la cessione di un bene della Pubblica Amministrazione segue la disciplina di un normale contratto privatistico che determina l' obbligo di restituzione secondo la disciplina degli artt. 2033, 2037, 2038 c.c.. Il fine dell' art. 24 delle legge urbanistica e' sostanzialmente lo stesso perseguito attraverso la legge sull' espropriazione per pubblica utilita' ma e' diverso lo strumento tecnico-giuridico predisposto per l' attuazione del trasferimento del bene. Per quanto riguarda le ipotesi di nullita' del contratto di cessione la sentenza esclude ogni responsabilita' della P.A. posto che la nullita' della cessione non incide sulla nullita' e validita' del provvedimento amministrativo e giustifica l' azione restitutoria che spetta al privato ai sensi delle disposizioni sulla repetitio indebiti. Conclude l' A. che la soppressione del contributo di miglioria e la conseguente inapplicabilita' dell' art. 24 della legge urbanistica renderanno impossibile la riproposizione di controversie aventi lo stesso oggetto sopraconsiderato.
art. 24 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 2033 c.c. art. 2037 c.c. art. 2038 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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