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| IDG820600190 | |
| 82.06.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Oro Nobili Massimo
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| Obbligo a contrarre determinato dalla Pubblica Amministrazione a
norma dell' art. 24 della legge urbanistica e azione di ripetizione
conseguente alla nullita' del contratto
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| nota a Cass. sez. I civ. 9 luglio 1980, n. 4374
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1309-1314
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18202; D305012
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| Ad avviso della Corte, espresso sulla sentenza in esame, la cessione
di un bene della Pubblica Amministrazione segue la disciplina di un
normale contratto privatistico che determina l' obbligo di
restituzione secondo la disciplina degli artt. 2033, 2037, 2038 c.c..
Il fine dell' art. 24 delle legge urbanistica e' sostanzialmente lo
stesso perseguito attraverso la legge sull' espropriazione per
pubblica utilita' ma e' diverso lo strumento tecnico-giuridico
predisposto per l' attuazione del trasferimento del bene. Per quanto
riguarda le ipotesi di nullita' del contratto di cessione la sentenza
esclude ogni responsabilita' della P.A. posto che la nullita' della
cessione non incide sulla nullita' e validita' del provvedimento
amministrativo e giustifica l' azione restitutoria che spetta al
privato ai sensi delle disposizioni sulla repetitio indebiti.
Conclude l' A. che la soppressione del contributo di miglioria e la
conseguente inapplicabilita' dell' art. 24 della legge urbanistica
renderanno impossibile la riproposizione di controversie aventi lo
stesso oggetto sopraconsiderato.
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| art. 24 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 2033 c.c.
art. 2037 c.c.
art. 2038 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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