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142334
IDG820900024
82.09.00024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiandaca Giovanni
Frode valutaria e truffa a danno dello Stato
nota a Cass. sez. V pen. 7 luglio 1980
Foro it., vol. 104, an. 106 (1981), fasc. 9, pt. 2, pag. 428-431
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51910; D5374
La Corte Suprema sostiene, nell' annotata sentenza, che nelle ipotesi di frode valutaria (nella specie, costituzione all' estero di disponibilita' valutaria attuata a mezzo di finta importazione) il danno prodotto non e' quello patrimoniale richiesto per la truffa. Tuttavia l' A. osserva che, cosi' asserendosi, si dimentica che la figura delittuosa della truffa e', nel presente momento storico, l' unica cui possa farsi ricorso per sottoporre a pena gravi manomissioni e sperperi del danaro pubblico impiegato come strumento di intervento in campo economico. Lo stesso A., a parte riconoscere che la proposta reinterpretazione della truffa presta il fianco a possibili riserve, ripiega poi sull' orientamento negativo espresso dalla Cassazione, in quanto ricorrere alla fattispecie incriminatrice dell' art. 640 c.p. significherebbe voler aggirare, invero alquanto arbitrariamente, la strada della depenalizzazione adottata dal legislatore precedente, avendo questi degradato l' illecito valutario ad illecito amministrativo.
art. 640 c.p.
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