| 142339 | |
| IDG820900030 | |
| 82.09.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Trisorio Liuzzi Giuseppe
| |
| Inefficacia del sequestro e ordine di dissequestro
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. III civ. 17 giugno 1980, n. 3836
| |
| Riv. dir. proc., s. 2, an. 36 (1981), fasc. 3, pag. 530-551
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D44020
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza in epigrafe ripropone un tema di notevole interesse,
soprattutto per i suoi risvolti pratici: se il sequestrato, al fine
di conseguire la cancellazione della trascrizione del sequestro o la
restituzione della cosa sequestrata, debba instaurare, in tutte le
ipotesi di inefficacia del provvedimento che ha disposto il
sequestro, l' autonomo procedimento per dissequestro, previsto dall'
ultimo comma dell' art. 683 c.p.c., o se, invece, sia tenuto a
promuoverlo solamente in particolari casi, risolvendo il problema nel
senso che il decreto di dissequestro previsto all' art. 683 comma 3
c.p.c., e' necessario solo quando non e' stata pronunciata una
sentenza, passata in giudicato, che abbia dichiarato l' inefficacia
del sequestro o ne abbia disposto la revoca. L' A. esamina tale
soluzione alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
nonche' della ricostruzione storica della effettiva volonta' del
legislatore in materia, ed afferma, in conclusione, che il
procedimento di cui all' art. 683 c.p.c. rappresenta nelle intenzioni
del legislatore un quid che il sequestrato deve porre in essere in
tutte le ipotesi di inefficacia del sequestro al fine di ottenere dal
conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della
trascrizione o dal custode la restituzione della cosa sequestrata.
| |
| art. 680 c.p.c.
art. 681 c.p.c.
art. 683 c.p.c.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |