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142339
IDG820900030
82.09.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trisorio Liuzzi Giuseppe
Inefficacia del sequestro e ordine di dissequestro
nota a Cass. sez. III civ. 17 giugno 1980, n. 3836
Riv. dir. proc., s. 2, an. 36 (1981), fasc. 3, pag. 530-551
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44020
La sentenza in epigrafe ripropone un tema di notevole interesse, soprattutto per i suoi risvolti pratici: se il sequestrato, al fine di conseguire la cancellazione della trascrizione del sequestro o la restituzione della cosa sequestrata, debba instaurare, in tutte le ipotesi di inefficacia del provvedimento che ha disposto il sequestro, l' autonomo procedimento per dissequestro, previsto dall' ultimo comma dell' art. 683 c.p.c., o se, invece, sia tenuto a promuoverlo solamente in particolari casi, risolvendo il problema nel senso che il decreto di dissequestro previsto all' art. 683 comma 3 c.p.c., e' necessario solo quando non e' stata pronunciata una sentenza, passata in giudicato, che abbia dichiarato l' inefficacia del sequestro o ne abbia disposto la revoca. L' A. esamina tale soluzione alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali nonche' della ricostruzione storica della effettiva volonta' del legislatore in materia, ed afferma, in conclusione, che il procedimento di cui all' art. 683 c.p.c. rappresenta nelle intenzioni del legislatore un quid che il sequestrato deve porre in essere in tutte le ipotesi di inefficacia del sequestro al fine di ottenere dal conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione o dal custode la restituzione della cosa sequestrata.
art. 680 c.p.c. art. 681 c.p.c. art. 683 c.p.c.
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