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| IDG820900042 | |
| 82.09.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santoro Passarelli Giuseppe
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| Impresa, contratto collettivo, concorsi privati
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 4, pag. 203-216
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D712; D73; D44022; D541; D451
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| L' A. ritiene che il potere di organizzazione dell' Ente Pubblico
Economico come quello del datore di lavoro privato non sia
discrezionale e percio' ambedue non si collochino in una posizione di
autorita' di fronte ai propri dipendenti. I dipendenti, a loro volta,
si trovano di fronte all' esercizio di questo potere in una
situazione di semplice interesse di fatto. Quindi una
ristrutturazione degli uffici non puo' determinare un licenziamento o
un trasferimento se non ricorrono i presupposti indicati dall' art. 3
l. 604/1966 e dall' art. 2103 c.c.. Per quanto concerne la disciplina
collettiva dei concorsi, il prestatore di lavoro e' legittimato a
richiedere esclusivamente nei suoi confronti l' adempimento dell'
obbligo del datore di lavoro di osservare la procedura concorsuale,
la collocazione utile in graduatoria e l' adempimento dell' obbligo
di assunzione. Non sempre invece il prestatore di lavoro risulta
legittimato ad impugnare gli atti di assunzione conseguiti da altri,
sia pure irregolarmente. In questa ipotesi il datore di lavoro
sarebbe costretto a subire gli effetti di una duplice assunzione o
promozione, a meno che non richieda egli stesso l' annullamento per
errore del contratto di assunzione. Ad un diverso risultato si
potrebbe arrivare, ovviando al difetto di legittimazione, ad esempio
attraverso l' art. 1352 c.c. o ritenendo i partecipanti al concorso
destinatari di una promessa e come tali partecipi di un gruppo,
titolari di un interesse coincidente e da tutti azionabile. Non
appare dubbio che la disciplina dei concorsi, inserita di recente in
alcuni contratti collettivi, garantisce l' interesse del sindacato al
controllo dell' esercizio del potere del datore di lavoro.
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| art. 1324 c.c.
art. 1345 c.c.
art. 1352 c.c.
art. 1419 c.c.
art. 1453 c.c.
art. 1989 c.c.
art. 1990 c.c.
art. 2103 c.c.
art. 2377 c.c.
art. 2932 c.c.
art. 612 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
art. 388 c.p.
art. 650 c.p.
art. 41 comma 2 Cost.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
l. 20 maggio 1970, n. 300
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