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142347
IDG820900042
82.09.00042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoro Passarelli Giuseppe
Impresa, contratto collettivo, concorsi privati
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 7, pt. 4, pag. 203-216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D712; D73; D44022; D541; D451
L' A. ritiene che il potere di organizzazione dell' Ente Pubblico Economico come quello del datore di lavoro privato non sia discrezionale e percio' ambedue non si collochino in una posizione di autorita' di fronte ai propri dipendenti. I dipendenti, a loro volta, si trovano di fronte all' esercizio di questo potere in una situazione di semplice interesse di fatto. Quindi una ristrutturazione degli uffici non puo' determinare un licenziamento o un trasferimento se non ricorrono i presupposti indicati dall' art. 3 l. 604/1966 e dall' art. 2103 c.c.. Per quanto concerne la disciplina collettiva dei concorsi, il prestatore di lavoro e' legittimato a richiedere esclusivamente nei suoi confronti l' adempimento dell' obbligo del datore di lavoro di osservare la procedura concorsuale, la collocazione utile in graduatoria e l' adempimento dell' obbligo di assunzione. Non sempre invece il prestatore di lavoro risulta legittimato ad impugnare gli atti di assunzione conseguiti da altri, sia pure irregolarmente. In questa ipotesi il datore di lavoro sarebbe costretto a subire gli effetti di una duplice assunzione o promozione, a meno che non richieda egli stesso l' annullamento per errore del contratto di assunzione. Ad un diverso risultato si potrebbe arrivare, ovviando al difetto di legittimazione, ad esempio attraverso l' art. 1352 c.c. o ritenendo i partecipanti al concorso destinatari di una promessa e come tali partecipi di un gruppo, titolari di un interesse coincidente e da tutti azionabile. Non appare dubbio che la disciplina dei concorsi, inserita di recente in alcuni contratti collettivi, garantisce l' interesse del sindacato al controllo dell' esercizio del potere del datore di lavoro.
art. 1324 c.c. art. 1345 c.c. art. 1352 c.c. art. 1419 c.c. art. 1453 c.c. art. 1989 c.c. art. 1990 c.c. art. 2103 c.c. art. 2377 c.c. art. 2932 c.c. art. 612 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 388 c.p. art. 650 c.p. art. 41 comma 2 Cost. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 20 maggio 1970, n. 300
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