| 142349 | |
| IDG820900046 | |
| 82.09.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Veneto Gaetano
| |
| Malattia, eccessiva morbilita' e licenziamenti
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 10, pt. 4, pag. 233-256
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D74700; D74470; D746
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A., dopo alcune brevi osservazioni sulla dottrina e giurisprudenza
attuale in tema di recedibilita' per eccessiva morbilita' e l'
analisi delle sentenze 2072/2074 della Corte di Cassazione del 29
marzo 1980 e 3923 del 21 giugno 1980, le quali hanno riaffermato la
specialita' della norma di cui all' art. 2110 c.c. rispetto alla
disciplina generale dei contratti, ma anche rispetto alla disciplina
generale dei licenziamenti, affronta il problema del collegamento tra
risoluzione per eccessiva onerosita' e recesso per giustificato
motivo ex art. 3 legge n. 604 del 1966, e il problema del
licenziamento dopo la scadenza del comporto. Alla luce di queste
pronunce della Cassazione appare all' A. utile rimettere in
discussione il principio che non sia legittimo il licenziamento
comminato prima che sia decorso il periodo di comporto e nel caso di
comporto "secco" sia corretto il ricorso al criterio equitativo nel
rispetto dell' art. 2110 c.c.. E' necessario, quindi, chiarire cosa
debba intendersi in questo caso per "equita'". La determinazione
equitativa del giudice potra' spaziare tra un limite minimo
costituito dall' equilibrio delle due prestazioni (art. 1467 c.c.) e
un limite massimo dato dalla persistenza della causa del contratto.
Il giudice non dovra' tendere a concretizzare una posizione di
equilibrio fra le due parti, ma non dovra' nemmeno alterare il
sinallagma contrattuale fino al punto di toccare la causa del
contratto di lavoro.
| |
| art. 1464 c.c.
art. 1467 c.c.
art. 2110 c.c.
art. 2118 c.c.
art. 2119 c.c.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Cass. sez. un. civ. 29 marzo 1980, n. 2074
Cass. sez. lav. 21 giugno 1980, n. 3923
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |