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142354
IDG820900053
82.09.00053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vaccaro Angelo
Osservazioni sull' attuale applicazione del perdono giudiziale
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 12, pt. 4, pag. 299-303
D50416; D673
L' A. svolge una serie di considerazioni che lo conducono a ritenere, in prospettiva di riforma, che l' istituto della rinuncia alla sanzione deve essere conservato, sia perche' in molti casi la pena detentiva risulta inutile anzi controproducente nei confronti dei minori, sia perche', se correttamente usato, e' un valido e positivo strumento di contenimento della criminalita' minorile. Tuttavia le nuove norme, sia sostanziali che processuali, devono essere strutturate in modo da imporre un contatto, il piu' personalizzato possibile, tra il minore e il giudice, sul quale ultimo deve essere previsto l' obbligo di attuare, se del caso, interventi diversi da quelli penali al fine di incidere sulle cause della devianza. Infine, l' istituto dovra' poter essere applicato anche a prescindere dalla presunzione di ravvedimento, ma solo allorche' si ritenga che infliggere una sanzione penale possa essere pregiudizievole non soltanto per il minore ma anche per la societa'.
art. 133 c.p. art. 164 c.p. art. 169 c.p. C. Cost. 5 luglio 1973, n. 108 C. Cost. 7 luglio 1976, n. 154
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