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142358
IDG820900064
82.09.00064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Introna Francesco
Brevi note sulla deontologia del medico legale
nota a App. Milano 27 marzo 1981
Riv. it. med. leg., an. 3 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 1080-1086
D58; D61420; D61422; D961
La sentenza commentata fissa un principio fondamentale in ordine al significato della consulenza di parte che va intesa come una prestazione tecnicamente corretta ed indirizzata alla ricerca della verita' nell' ambito di un onesto e motivato convincimento personale del consulente. Purtroppo questo ovvio principio e' in genere ignorato da consulenti di parte privi di competenza e di deontologia medico-legale i quali condividono passivamente, fornendo avalli pseudo-scientifici, le pretese del cliente e nulla fanno in via preliminare (pur di lucrare l' incarico) al fine di chiarire che tali pretese sono tecnicamente insostenibili o hanno minima probabilita' di trovare accoglimento in sede giudiziaria. Ne deriva che, in realta', pur essendovi sostanziali difficolta' nel conciliare il pensiero medico ed il pensiero giuridico, le "incomprensioni" vere sono suscitate non dalla medicina legale intesa come disciplina che opera a livello scientifico e a livello applicativo, ma da taluni dilettanti in medicina legale che operano come periti d' ufficio o come consulenti di parte.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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