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142455
IDG820600014
82.06.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Segre' Tullio
La risoluzione del contratto di locazione di fronte alla competenza del pretore e del conciliatore
nota a Cass. sez. un. 23 aprile 1980, n. 2646
Riv. dir. civ., an. 26 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 21-25
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
L' A. critica la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che afferma: "al pretore .... spetta, ai sensi dell' art. 6 l. 368 del 1955, la cognizione di tutte le controversie relative al regime vincolistico". Rileva che sebbene la speciale competenza dell' art. 6 l. 1 maggio 1955, n. 368 non sia cessata, nel nuovo regime non e' piu' possibile un' interpretazione estensiva nel senso che quella speciale competenza includa tutte le controversie riguadanti istituti propri del regime vincolistico. Ribadisce che l' intera legge sull' equo canone, incominciando dall' art. 1 che impone la durata quadriennale della locazione a uso di abitazione, statuisce vincoli all' autonomia privata e allora, se si adottasse quell' interpretazione estensiva, si giungerebbe ad assoggettare alla competenza del pretore e del conciliatore disposta dall' art. 6 della legge del 1955 tutte, o quasi tutte, le cause in tema di locazione d' immobili urbani: il che pare smentito dal fatto che il legislatore ha ritenuto di dover statuire un' altra competenza del pretore e del conciliatore, con limiti diversi da quella, per un nutrito gruppo di quelle medesime cause, mediante gli artt. 30 e 45 della legge dell' equo canone. E conclude ripetendo che la competenza per materia del pretore, disposta dall' art. 6 l. 1 maggio 1955 n. 368, vale ormai solo per le controversie aventi per oggetto il diritto alla proroga legale del contratto. Per quanto riguarda poi il quesito se la domanda di risoluzione proposta insieme con la domanda di determinazone del canone di locazione, appartenga alla competenza indiretta del pretore ossia alla sua competenza per connessione, sostiene la tesi secondo cui, il giudice competente a norma dell' art. 45 l. n. 392 per la determinazione del canone e' competente anche per la conseguente domanda di risoluzione del contratto come domanda accessoria.
l. 1 maggio 1955, n. 368 l. 4 agosto 1973, n. 495 l. 22 dicembre 1973, n. 841 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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