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| IDG820600062 | |
| 82.06.00062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trisorio Liuzzi Giuseppe
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| Brevi note in tema di sospensione per ricusazione e per regolamento
di giurisdizione: sospensione "ipso iure" o "ope iudicis?"
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| nota a Cass. 16 ottobre 1980, n. 5560
Cass. 22 ottobre 1979, n. 5484
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| Foro it., an. 106 (1981), fasc. 11, pt. 1, pag. 2787-2795
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4024; D4181; D4025
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| Premesso un inquadramento sistematico delle varie fattispecie di
sospensioni nel processo civile di cognizione in base alla fonte, e
cioe' la loro distinzione in sospensioni "ope indicis" e in
sospensioni "ispo iure", l' A. osserva che tale inquadramento non e'
pero' affatto pacifico, come e' dimostrato dalle decisioni citate in
epigrafe. I problemi sorgono infatti riguardo alla sospensione per
ricusazione ed a quella per regolamento di giurisdizione.
Relativamente al regolamento preventivo di giurisdizione la Corte di
Cassazione nella prima decisione riportata ha stabilito che il
ricorso non manifestamente inammissibile o improcedibile determina la
sospensione automatica del processo. Per quanto concerne la
recusazione del giudice di Cassazione, nell' altra decisione, ha
affermato che la proposizione dell' istanza non determina ispo iure
la sospensione del procedimento, spettando al giudice l' accertamento
della sua ammissibilita'. L' A. non condivide entrambi questi
provvedimenti. Per la ricusazione egli richiama l' art. 52, comma 3,
c.p.c., il quale nello stabilire che "la recusazione sospende il
processo", prevede chiaramente una ipotesi di sospensione ope legis,
che si verifica automaticamente a seguito del mero deposito dell'
atto di ricusazione. Per la sospensiva a seguito di regolamento di
giurisdizione l' A. ritiene invece che sussistano fondate ragioni per
ritenere che vada inquadrata fra le ipotesi che si verificano ope
indicis ex art. 367 e.p.c. e ne illustra i motivi.
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| art. 52 c.p.c.
art. 41 c.p.c.
art. 367 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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