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142466
IDG820600129
82.06.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Limiti all' azione di surroga. La Cassazione muta indirizzo
Dir. prat. assic., an. 23 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 223-233
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165
Secondo l' A. se e' conforme a giustizia che l' assicurato sopporti in proprio quei rischi che non ha voluto coprire, e' iniquo che, quando gli eventi esclusi si verificano in concomitanza con quelli coperti, l' assicurato debba cederli all' assicuratore perche' questi possa recuperare integralmente l' indennita' pagata in riferimento ad altri rischi. Mentre la prassi assicurativa privata si guardava bene dal surrogarsi, in forza dell' art. 1916 c.c. in diritti diversi da quelli formanti oggetto della copertura assicurativa, tale prassi veniva seguita dagli assicuratori sociali. Il problema ora e' stato risolto con la soppressione degli Enti mutualistici e da una sentenza della Cassazione che rivoluzionando il precedente orientamento ha limitato il diritto di surroga dell' assicuratore esclusivamente ai diritti che formano oggetto della copertura assicurativa.
art. 1916 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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