Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142477
IDG820600148
82.06.00148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grassani Goffredo
Concorsualita' e pena pecuniaria
nota a App. Bologna 27 gennaio 1981
Dir. fall., an. 61 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 242-253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362
L' A. premette che l' osservanza del principio del concorso fallimentare comporta la precisa determinazione del momento genetico dell' obbligazione. Solo infatti l' anteriorita' dell' insorgenza dell' obbligazione rispetto al fallimento consente l' ammissione del credito al concorso fallimentare. Il momento genetico dell' obbligazione per pena pecuniaria coincide con il provvedimento di irrogazione della sanzione per cui giustamente, sostiene l' A., la Corte bolognese ha dichiarato l' inammissibilita' al passivo del credito per pena pecuniaria irrogata dopo la dichiarazione di fallimento.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati