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142481
IDG820600209
82.06.00209 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricci Gianfranco
Trascrizione del pignoramento dei beni mobili registrati e disarmonie del sistema
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 2, pag. 454-485
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4320; D308301
L' A. rileva che la trascrizione del pignoramento dei beni mobili registrati ha natura dichiarativa. Da cio' deriva che: 1) il pignoramento potra' anche non essere trascritto, senza percio' perdere efficacia; 2) l' ufficiale giudiziario non ha l' obbligo di effettuare la trascrizione di cui all' art. 2693 c.c.; essa e' piuttosto un onere che incombe al creditore procedente; 3) la nota di trascrizione o di icrizione potra' interessare solo come prova dell' adempimento di tale formalita', qualora i creditori vogliano invocare l' applicazione dell' art. 2913 c.c.; 4) il giudice non ha l' obbligo di disporre la cancellazione della trascrizione nel caso di estinzione del processo esecutivo, perche' la nota di trascrizione non risulta depositata in atti. Qualora lo sia, il giudice non ha l' obbligo ma puo' disporre la cancellazione della trascrizione; 5) gli effetti del pignoramento diversi da quelli previsti dall' art. 2913 c.c. e seguenti si produrranno fino al momento della redazione del verbale.
art. 513 c.p.c. art. 518 c.p.c. art. 2693 c.c. art. 2913 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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