| 142487 | |
| IDG820600216 | |
| 82.06.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Malagu' Luca
| |
| Questioni di giurisdizione in materia di sospensione cautelare dell'
esecuzione esattoriale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. un. 5 marzo 1980, n. 1472
| |
| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 2, pag. 607-637
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D2182
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. non condivide l' affermazione della Corte di Cassazione per la
quale la potesta' di sospensione cautelare dell' esecuzione
esattoriale non discende automaticamente dagli artt. 24 e 113 Cost.,
ma deve essere conferita al giudice da norme espresse e che le
commissioni tributarie non sono investite del potere di annullare gli
atti impositivi della pubblica amministrazione data la loro natura di
organi giurisdizionali speciali e non di organi di giustizia
amministrativa. La constatazione che nella Costituzione manca la
consacrazione del principio dell' esistenza di un potere di
sospensione non implica, peraltro, accettazione delle tesi della
Cassazione, in quanto la tutela cautelare ben puo' venir assicurata
da norme ordinarie tese a rendere operante il diritto di difesa.
Talune situazioni contingenti, non ipotizzate dal legislatore
costituzionale, trovano opportuna considerazione da parte del
legislatore ordinario: se quest' ultimo al fine di tutelare esigenze
di difesa immediata del contribuente di fronte al potere impositivo
ha previsto un rimedio, quale quello richiamato all' art. 39 d.p.r.
29 settembre 1973 n. 602, nel momento in cui ne ha stabilita la
disciplina positiva, non doveva predisporre un procedimento che non
fosse in grado di offrire sufficienti garanzie di efficacia.
| |
| art. 37 c.p.c.
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 41 c.p.c.
art. 6 l. 20 marzo 1865, n. 2248
art. 24 Cost.
art. 113 Cost.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |