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142490
IDG820600219
82.06.00219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pesce Angelo
Brevi considerazioni sulle facolta' del socio unico di societa' di persone
nota a Cass. sez. I 16 febbraio 1981, n. 936
Foro pad., an. 36 (1981), fasc. 1-4, pt. 1, pag. 3-6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312107
L' A. svolge alcune osservazioni alla decisione in rassegna, che affronta il problema del concorso delle norme, di cui agli artt. 2272 n. 4, 2284 e 2289 c.c., nel caso di societa' personale di due soci. In particolare si sofferma sulla facolta' che, per la morte di uno dei due soci, residuano al socio unico. Osserva quindi come la decisione sopra riportata riprenda, nella prima massima, l' impostazione della giurisprudenza precedente, da lui condivisa, secondo la quale il potere di scioglimento volontario ex art. 2284 c.c. non puo' negarsi al socio superstite anche se unico, durante il tempo in cui i due termini fissati dagli artt. 2272 n. 4 e 2289 c.c. corrono parallelamente. Non condivide invece il principio espresso nella seconda massima (nuova), inteso a limitare la capacita' del socio superstite ad intraprendere nuove operazioni: queste, secondo la Corte, avrebbero significato implicito di rinuncia ad esercitare la facolta' di scioglimento volontario della societa', e, conseguentemente, non sarebbero consentite ove detto socio volesse operare tale scioglimento. L' A. ritiene invece che nuove operazioni, finalizzate o meno a porre la societa' in grado di far fronte al credito degli eredi, non siano qualificabili come rinuncia implicita allo scioglimento della societa', che d' altro canto interverrebbe coattivamente qualora nel semestre la pluralita' dei soci venisse ricostituita.
art. 2272 c.c. art. 2284 c.c. art. 2289 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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