| L' A. svolge alcune osservazioni alla decisione in rassegna, che
affronta il problema del concorso delle norme, di cui agli artt. 2272
n. 4, 2284 e 2289 c.c., nel caso di societa' personale di due soci.
In particolare si sofferma sulla facolta' che, per la morte di uno
dei due soci, residuano al socio unico. Osserva quindi come la
decisione sopra riportata riprenda, nella prima massima, l'
impostazione della giurisprudenza precedente, da lui condivisa,
secondo la quale il potere di scioglimento volontario ex art. 2284
c.c. non puo' negarsi al socio superstite anche se unico, durante il
tempo in cui i due termini fissati dagli artt. 2272 n. 4 e 2289 c.c.
corrono parallelamente. Non condivide invece il principio espresso
nella seconda massima (nuova), inteso a limitare la capacita' del
socio superstite ad intraprendere nuove operazioni: queste, secondo
la Corte, avrebbero significato implicito di rinuncia ad esercitare
la facolta' di scioglimento volontario della societa', e,
conseguentemente, non sarebbero consentite ove detto socio volesse
operare tale scioglimento. L' A. ritiene invece che nuove operazioni,
finalizzate o meno a porre la societa' in grado di far fronte al
credito degli eredi, non siano qualificabili come rinuncia implicita
allo scioglimento della societa', che d' altro canto interverrebbe
coattivamente qualora nel semestre la pluralita' dei soci venisse
ricostituita.
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