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142492
IDG820600224
82.06.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pesce Angelo
La clausola di coscienza nel caso di cambiamento della proprieta' del giornale. Cenni comparatistici
nota a Corte Appello di Parigi sez. XXII 19 gennaio 1981
Foro pad., an. 36 (1981), fasc. 1-4, pt. 1, pag. 54-58
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74; D9694
L' A. osserva che la clausola del "caso di coscienza" a favore del giornalista, ex art. 32 del contratto di lavoro giornalistico del 1961, ha in Italia una storia ormai di 70 anni circa, ma scarsi precedenti giurisprudenziali, non avendo mai particolarmente interessato la giurisprudenza italiana. Ritiene pertanto interessante la larga valutazione della funzione giornalistica che espressamente la Corte parigina attribuisce al diritto al recesso dal rapporto, in forza della clausola di coscienza, a tutti coloro che scrivono sul quotidiano, in quanto hanno diritto di evitare che vengano compromessi i loro interessi morali, sia come scrittori che come cittadini. Pone infine in evidenza come la "clausola di coscienza" sia interpretata in modo notevolmente diverso dal giudice italiano in una recente decisione (Trib. Milano 13 novembre 1976) sia quanto agli effetti processuali e di prova, sia quanto alle premesse in senso materiale in relazione alla funzione dell' organo di stampa: vista in senso grettamente politico, a Milano; invece come funzione morale e di obbligo collettivo che investe anche il singolo collaboratore, a Parigi.
d.p.r. 16 gennaio 1961, n. 153 Trib. Milano 13 novembre 1976
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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