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| IDG820600227 | |
| 82.06.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Proto Pisani Andrea
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| In tema di prova nel processo del lavoro; temperamenti al principio
di eventualita'
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| nota a Cass. sez. lav. 11 luglio 1981, n. 4536
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| Foro it., an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 1, pag. 2402-2406
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| D4192; D760; D415
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| L' A. prende occasione dalla decisione richiamata in epigrafe, in
tema di prova nel processo del lavoro, per svolgere alcune
considerazioni circa il sistema normativo introdotto dalla legge 533
del 1973 e ricercare una soluzione razionale al delicatissimo
problema teorico e pratico posto dalla tecnica adottata dal nuovo
rito speciale del lavoro: il contemperamento dell' esigenza di
ricerca della verita' materiale (della giusta composizione della lite
e non della mera pace giuridica) con la previsione di un rigido
sistema di preclusioni ancorato, per quanto riguarda l' attore, al
ricorso introduttivo del giudizio, ad un momento cioe' in cui l'
attore non conosce ancora le contestazioni del convenuto. L' A.,
ritiene che il legislatore del 1973, per realizzare l' obiettivo di
disciplinare un processo il piu' possibile accellerato ma a
cognizione piena, ispirato al principio della tendenziale ricerca
della verita' materiale, si sia avvalso dei seguenti strumenti
tecnici: innanzi tutto ha introdotto un rigidissimo sistema di
preclusioni, di cui agli artt. 414, 416 e 420; in secondo luogo, per
quanto riguarda i mezzi di prova, ha per un verso adottato il c.d.
principio di eventualita', imponendo ad attore e convenuto di
indicare i mezzi di prova prima di conoscere l' atteggiamento della
controparte; per altro verso ha introdotto tutta una complessa ed
articolata serie di temperamenti diretti ad evitare il manifestarsi
dell' efficacia eversiva insita nell' adozione del principio di
eventualita' allo stato puro, e cioe': ha reso obbligatoria la
comparizione personale delle parti nella prima udienza; ha attribuito
al giudice il potere di disporre di ufficio l' ammissione di ogni
mezzo di prova; ha attribuito al giudice di appello il potere anche
d' ufficio di disporre l' ammissione di nuovi mezzi di prova, ove
siano indispensabili.
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| art. 416 c.p.c.
art. 437 c.p.c.
art. 414 c.p.c.
art. 420 c.p.c.
l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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