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142493
IDG820600227
82.06.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Proto Pisani Andrea
In tema di prova nel processo del lavoro; temperamenti al principio di eventualita'
nota a Cass. sez. lav. 11 luglio 1981, n. 4536
Foro it., an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 1, pag. 2402-2406
D4192; D760; D415
L' A. prende occasione dalla decisione richiamata in epigrafe, in tema di prova nel processo del lavoro, per svolgere alcune considerazioni circa il sistema normativo introdotto dalla legge 533 del 1973 e ricercare una soluzione razionale al delicatissimo problema teorico e pratico posto dalla tecnica adottata dal nuovo rito speciale del lavoro: il contemperamento dell' esigenza di ricerca della verita' materiale (della giusta composizione della lite e non della mera pace giuridica) con la previsione di un rigido sistema di preclusioni ancorato, per quanto riguarda l' attore, al ricorso introduttivo del giudizio, ad un momento cioe' in cui l' attore non conosce ancora le contestazioni del convenuto. L' A., ritiene che il legislatore del 1973, per realizzare l' obiettivo di disciplinare un processo il piu' possibile accellerato ma a cognizione piena, ispirato al principio della tendenziale ricerca della verita' materiale, si sia avvalso dei seguenti strumenti tecnici: innanzi tutto ha introdotto un rigidissimo sistema di preclusioni, di cui agli artt. 414, 416 e 420; in secondo luogo, per quanto riguarda i mezzi di prova, ha per un verso adottato il c.d. principio di eventualita', imponendo ad attore e convenuto di indicare i mezzi di prova prima di conoscere l' atteggiamento della controparte; per altro verso ha introdotto tutta una complessa ed articolata serie di temperamenti diretti ad evitare il manifestarsi dell' efficacia eversiva insita nell' adozione del principio di eventualita' allo stato puro, e cioe': ha reso obbligatoria la comparizione personale delle parti nella prima udienza; ha attribuito al giudice il potere di disporre di ufficio l' ammissione di ogni mezzo di prova; ha attribuito al giudice di appello il potere anche d' ufficio di disporre l' ammissione di nuovi mezzi di prova, ove siano indispensabili.
art. 416 c.p.c. art. 437 c.p.c. art. 414 c.p.c. art. 420 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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