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142494
IDG820600228
82.06.00228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Accettazione della prelazione condizionata alla concessione del mutuo agevolato; contrasto di giurisprudenza
osservazione a Cass. sez. III civ. 16 marzo 1981, n. 1467 Cass. sez. III civ. 26 maggio 1980, n. 3450
Foro it., an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 1, pag. 2485-2488
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611
Premesso che le sentenze riportate risolvono in modo diametralmente opposto la questione se l' esercizio della prelazione, condizionato alla concessione del mutuo agevolato per il pagamento del prezzo, costituisca o meno valido esercizio del diritto di prelazione da parte dell' affittuario coltivatore diretto, l' A. rileva che tale contrasto non determina una disputa astratta, ma riguarda la possibilita' in concreto dell' esercizio della prelazione, perche' l' eventualita' per il coltivatore, che non ha ottenuto il mutuo, di essere costretto all' adempimento o alla risoluzione unitamente al risarcimento dei danni, costituisce senza dubbio una remora all' esercizio del diritto stesso. L' A. svolge quindi alcune considerazioni manifestando la sua adesione alla decisione della Cassazione n. 1467/1981, che, a suo parere, ha potuto affermare il principio dell' ammissibilita' dell' esercizio della prelazione condizionato alla concessione del mutuo agevolato anche grazie alla legge n. 2 del 1979, la quale ha consentito di superare la questione del mancato pagamento del prezzo entro tre mesi dall' esercizio del diritto.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817 l. 8 gennaio 1979, n. 2
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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