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| IDG820600229 | |
| 82.06.00229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Francario Lucio
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| Osservazioni sulla forma in funzione di controllo dell' autonomia dei
privati (a proposito della "relatio" nei negozi formali)
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| nota a Cass. sez. II civ. 14 febbraio 1981, n. 908
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| Foro it., an. 106 (1981), fasc. 10, pt. 1, pag. 2497-2501
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30630; D30480; D30603
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| La controversia, oggetto della sentenza annotata, verteva sulla
possibilita' di riconoscere efficacia ad una clausola di un
regolamento di condominio, predisposto dal costruttore-venditore,
che, dopo essere stato accettato da almeno uno dei condomini, cosi'
come documentato da un verbale di assemblea, viene richiamato nella
sua integrita' nei successivi atti di acquisto; in tale clausola
veniva prevista una condizione risolutiva dell' acquisto di taluni
locali di proprieta' condominiale. Nella breve nota di commento l' A.
ritiene opportuno esaminare preliminarmente le conseguenze della
"relatio" nei negozi formali per poi svolgere varie osservazioni in
merito alla decisione annotata. A conclusione delle considerazioni
sviluppate in relazione alla funzione della forma negli atti che
producono il trasferimento di un bene immobile, l' A. ritiene si
possa affermare che nei negozi formali il regolamento puo' ritenersi
vincolante per la parte solo se esso e' in qualche modo fissato nel
documento, che non assolve qui ad una mera funzione di
rappresentazione del negozio: ne consegue che l' ambito delle regole
vincolanti non e' piu' segnato da mero consenso, poiche' le stesse
determinazioni della volonta' delle parti possono essere
"selezionate" dalla forma. Sostiene quindi che nei negozi formali la
regola deve essere integralmente fissata nel documento; e che l'
integrazione per relationem puo' essere ancora negata, sempre in una
prospettiva favorevole alla "relatio" nei negozi formali, facendo
riferimento alla necessita' che esista un preciso criterio di
individuazione della regola negoziale mancante.
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| art. 1138 c.c.
art. 1350 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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