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142510
IDG820600253
82.06.00253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Audizione del debitore nel concordato preventivo non dal collegio ma solo dal giudice
nota a Trib. Prato 4 giugno 1981
Dir. fall., an. 56 (1981), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 440-446
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
In adesione all' annotata sentenza l' A. sostiene che il debitore che ha proposto il concordato preventivo deve essere posto in condizione di svolgere una completa difesa quando e' esposto ai rischi della dichiarazione di fallimento e deve essere sentito dal Tribunale. La convocazione davanti al giudice delegato dell' imprenditore del quale si debba dichiarare il fallimento, se e' idonea ad informarlo della iniziativa intrapresa nei suoi confronti e a porlo in grado di concretare il suo diritto di difesa, deve essere considerata equivalente alla preventiva convocazione dinanzi al tribunale in camera di consiglio.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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