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142513
IDG820600257
82.06.00257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ambrosini Michele
La sospensione del dibattimento contumaciale
Foro nap., an. 28 (1981), fasc. 1-2, pt. 3, pag. 95-108
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D624; D6213
L' A. precisa che oggetto del problema che si propone di trattare e' la valutazione dell' effettiva portata dell' art. 431 comma 3 c.p.p. nell' ambito delle notificazioni e del giudizio contumaciale. Poiche' il nucleo del discorso si impernia sul ritenere sussistente o meno la rappresentanza del contumace, da parte del difensore, nel momento della sospensione dibattimentale, l' A. ritiene opportuno prendere le mosse dalla definizione di sospensione del processo, caratterizzandola nei principi del dibattimento e differenziandola dalle nozioni di prosecuzione e di rinvio a tempo indeterminato. Dopo aver accennato che la distinzione fra i tre istituti sopramenzionati e' produttiva di importanti conseguenze in rapporto alla necessita' di notificare il provvedimento sospensivo e ricitare l' imputato per la nuova udienza, secondo che egli sia stato presente o meno durante la prima fase dibattimentale, l' A. esamina l' ipotesi di sospensione in relazione alla necessita' di notificare la relativa ordinanza all' imputato contumace.
art. 431 c.p.p. art. 500 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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