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| IDG820600259 | |
| 82.06.00259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Apice Umberto
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| L' amministrazione straordinaria e il crack Genghini: ovvero l'
ipocrisia delle parole
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| Foro nap., an. 28 (1981), fasc. 1-2, pt. 3, pag. 3-15
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312209; D1810
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| Premessi alcuni cenni su quello che e' stato il background
socio-economico della legge n. 95/1979 (c.d. legge Prodi), l' A. pone
in risalto i primi grossi problemi applicativi di tale legge, che
ritiene volutamente ambigua. In particolare l' A. si sofferma ad
esaminare i problemi nascenti dall' art. 3, concernente la disciplina
dei gruppi di societa' collegate e controllate, in relazione all'
art. 1 della legge stessa che detta i parametri di indebitamento. Il
primo problema che l' A. pone viene cosi' formulato: se il
presupposto del finanziamento agevolato sussiste per un' impresa del
gruppo e per questo debito ha presentato fidejussione l' impresa nei
cui confronti si chiede l' applicazione della legge Prodi, si deve
ritenere realizzata la particolare esposizione debitoria dell' art. 1
? Ricorda come in proposito la giurisprudenza si sia pronunciata nel
senso che l' insolvenza di ogni impresa collegata debba essere
valutata in modo autonomo, mentre il fenomeno del gruppo viene preso
in esame solo ai fini dell' estensione dell' amministrazione
straordinaria ad altre societa' collegate. Ricorda quindi come con
una miniriforma "su misura" (legge n. 445/1980, detta legge Genghini
dal nome del gruppo imprenditoriale cui per prima e' stata applicata)
il Parlamento abbia dato un colpo di spugna alle sentenze dei giudici
statuendo che il requisito del finanziamento agevolato e' sussistente
anche per le societa' che controllano da almeno un anno altre
societa' "in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da quest'
ultime". L' A. segnala inoltre un' altro problema, sorto anch' esso a
proposito di un' impresa appartenente al gruppo Genghini, che ritiene
riveli pure riserve mentali e sfrontatezze: un' impresa individuale
puo' fare parte del "gruppo di societa' e imprese" per il quale e'
prevista (art. 3 legge n. 95/79) l' estensione della procedura
speciale? E quid iuris per le societa' di persone? Posto in evidenza
il guazzabuglio legislativo delle norme in materia, l' A. ricorda che
il Tribunale di Roma (decreto 19 novembre 1980), prendendo in esame
il problema, ha concluso nel senso che nella concezione del gruppo
non vada ricompresa l' impresa individuale, con la conseguenza che a
quest' ultima non puo' essere estesa l' amministrazione
straordinaria; ma ricorda che sulla stessa questione si e' gia'
pronunciata la Corte d' Appello di Roma (4 febbraio 1981), che ha
rifermato il decreto del Tribunale. Svolge quindi ulteriori
riflessioni anche su questa importante e autorevole decisione.
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| l. 3 aprile 1979, n. 95
d.l. 30 gennaio 1979, n. 26
l. 13 agosto 1980, n. 445
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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