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142515
IDG820600259
82.06.00259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Apice Umberto
L' amministrazione straordinaria e il crack Genghini: ovvero l' ipocrisia delle parole
Foro nap., an. 28 (1981), fasc. 1-2, pt. 3, pag. 3-15
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312209; D1810
Premessi alcuni cenni su quello che e' stato il background socio-economico della legge n. 95/1979 (c.d. legge Prodi), l' A. pone in risalto i primi grossi problemi applicativi di tale legge, che ritiene volutamente ambigua. In particolare l' A. si sofferma ad esaminare i problemi nascenti dall' art. 3, concernente la disciplina dei gruppi di societa' collegate e controllate, in relazione all' art. 1 della legge stessa che detta i parametri di indebitamento. Il primo problema che l' A. pone viene cosi' formulato: se il presupposto del finanziamento agevolato sussiste per un' impresa del gruppo e per questo debito ha presentato fidejussione l' impresa nei cui confronti si chiede l' applicazione della legge Prodi, si deve ritenere realizzata la particolare esposizione debitoria dell' art. 1 ? Ricorda come in proposito la giurisprudenza si sia pronunciata nel senso che l' insolvenza di ogni impresa collegata debba essere valutata in modo autonomo, mentre il fenomeno del gruppo viene preso in esame solo ai fini dell' estensione dell' amministrazione straordinaria ad altre societa' collegate. Ricorda quindi come con una miniriforma "su misura" (legge n. 445/1980, detta legge Genghini dal nome del gruppo imprenditoriale cui per prima e' stata applicata) il Parlamento abbia dato un colpo di spugna alle sentenze dei giudici statuendo che il requisito del finanziamento agevolato e' sussistente anche per le societa' che controllano da almeno un anno altre societa' "in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da quest' ultime". L' A. segnala inoltre un' altro problema, sorto anch' esso a proposito di un' impresa appartenente al gruppo Genghini, che ritiene riveli pure riserve mentali e sfrontatezze: un' impresa individuale puo' fare parte del "gruppo di societa' e imprese" per il quale e' prevista (art. 3 legge n. 95/79) l' estensione della procedura speciale? E quid iuris per le societa' di persone? Posto in evidenza il guazzabuglio legislativo delle norme in materia, l' A. ricorda che il Tribunale di Roma (decreto 19 novembre 1980), prendendo in esame il problema, ha concluso nel senso che nella concezione del gruppo non vada ricompresa l' impresa individuale, con la conseguenza che a quest' ultima non puo' essere estesa l' amministrazione straordinaria; ma ricorda che sulla stessa questione si e' gia' pronunciata la Corte d' Appello di Roma (4 febbraio 1981), che ha rifermato il decreto del Tribunale. Svolge quindi ulteriori riflessioni anche su questa importante e autorevole decisione.
l. 3 aprile 1979, n. 95 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 l. 13 agosto 1980, n. 445
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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