| Gli AA. pongono in evidenza la notevole incidenza della componente
soggettiva nella struttura del reato di circonvenzione di incapaci:
la norma incriminatrice dell' art. 643 c.p., pur non specificando il
comportamento del soggetto agente, scinde l' elemento oggettivo in
due azioni distinte, guidate dal medesimo filo conduttore, dell'
abuso e della induzione di incapace al compimento di un qualsiasi
atto pregiudizievole per se' e per gli altri. Procede poi a delineare
la figura del soggetto passivo del reato in esame, rilevando, col
Pisapia, che difficolta' "presenta la individuazione del soggetto
passivo dell' azione, la quale puo' non identificarsi con il soggetto
passivo del reato, ne' col danneggiato dal reato, in quanto la legge
prevede tre distinte categorie di soggetti, nei confronti dei quali
puo' svolgersi l' opera di circonvenzione: i minori, gli infermi ed i
deficienti psichici, atteggiando, pero', diversamente in relazione ai
vari soggetti anche l' azione tipica del reato". Gli AA. si
soffermano quindi a puntualizzare la condotta del reo che puo'
riferirsi, con diverso atteggiamento, ai vari tipi di soggetti
passivi, dedicando infine l' ultima parte del suo studio alle tre
possibili condizioni soggettive della parte offesa dal reato: eta'
minorile, deficienza psichica e infermita'.
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