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| IDG820600277 | |
| 82.06.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bongiorno Girolamo
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| Il regime delle spese nei c.d. giudizi necessari
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| nota a Trib. Milano 20 maggio 1980
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| Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 521-524
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40420; D00000
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| L' A. prende occasione dalla sentenza in rassegna, le cui conclusioni
nel caso di specie non condivide, per svolgere alcune considerazioni
circa il regime delle spese nei c.d. giudizi necessari. Ricordato il
principio della soccombenza enunciato nell' art. 91 c.p.c., che vige
quando vi sia una vera e propria lite, l' A. per i giudizi non
contenziosi ritiene logico che, quale che sia il comportamento
processuale della parte chiamata a subire una modificazione della
propria sfera giuridica, le spese del processo siano poste a suo
carico, a meno che la domanda non venga respinta. Tale regola,
osserva pero' l' A., non deve far ritenere che ogni qualvolta si sia
in presenza di un "processo necessario o inevitabile" (cosi' che per
sua natura non e' lasciato alla completa disponibilita' delle parti,
potendo anche essere instaurato nel pubblico interesse) e la domanda
venga accolta, il convenuto debba essere comunque condannato al
pagamento delle spese; alla stregua dei procedimenti di volontaria
giurisdizione anche in questo tipo di processi, per quanto concerne
il regime delle spese, alla regola della soccombenza si sostituisce
il criterio dell' interesse del destinatario del provvedimento:
perche' possa darsi luogo a condanna alle spese e' sufficiente che l'
azione sia stata proposta per la migliore tutela del soggetto
privato, ove questa manchi e' necessario quanto meno che ricorra il
presupposto della soccombenza e cioe' che il convenuto si sia opposto
alle domande.
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| l. 13 giugno 1912, n. 555
art. 91 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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