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142523
IDG820600277
82.06.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bongiorno Girolamo
Il regime delle spese nei c.d. giudizi necessari
nota a Trib. Milano 20 maggio 1980
Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 521-524
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40420; D00000
L' A. prende occasione dalla sentenza in rassegna, le cui conclusioni nel caso di specie non condivide, per svolgere alcune considerazioni circa il regime delle spese nei c.d. giudizi necessari. Ricordato il principio della soccombenza enunciato nell' art. 91 c.p.c., che vige quando vi sia una vera e propria lite, l' A. per i giudizi non contenziosi ritiene logico che, quale che sia il comportamento processuale della parte chiamata a subire una modificazione della propria sfera giuridica, le spese del processo siano poste a suo carico, a meno che la domanda non venga respinta. Tale regola, osserva pero' l' A., non deve far ritenere che ogni qualvolta si sia in presenza di un "processo necessario o inevitabile" (cosi' che per sua natura non e' lasciato alla completa disponibilita' delle parti, potendo anche essere instaurato nel pubblico interesse) e la domanda venga accolta, il convenuto debba essere comunque condannato al pagamento delle spese; alla stregua dei procedimenti di volontaria giurisdizione anche in questo tipo di processi, per quanto concerne il regime delle spese, alla regola della soccombenza si sostituisce il criterio dell' interesse del destinatario del provvedimento: perche' possa darsi luogo a condanna alle spese e' sufficiente che l' azione sia stata proposta per la migliore tutela del soggetto privato, ove questa manchi e' necessario quanto meno che ricorra il presupposto della soccombenza e cioe' che il convenuto si sia opposto alle domande.
l. 13 giugno 1912, n. 555 art. 91 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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