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142525
IDG820600279
82.06.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dall' Ongaro Francesco
Considerazioni sulla l. 10 maggio 1976 n. 342 in tema di repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea
nota a Trib. Palermo 13 maggio 1980
Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 517-521
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93904; D50123; D51903
Il Tribunale di Palermo, chiamato a giudicare un dirottatore, non dubita che ricorrano gli estremi dell' art. 1 della legge n. 342/1976 sulla repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea. Oltre a questo punto che appare pacifico, il Tribunale e' anche chiamato a pronunciarsi su: richiesta del Pubblico Ministero, se il ritardo con cui furono rilasciati gli ostaggi integri gli estremi del reato di sequestro di persona da aggiungersi a quello relativo alla sicurezza della navigazione ( concorso); richiesta della difesa, che vorrebbe veder riconosciute le attenuanti previste dall' art. 62 nn. 1 e 6 c.p., assumendo che l' imputato ha agito per motivi di particolare valore morale e sociale e, nel porre volontariamente fine alla vicenda criminosa, ha dato prova di operoso ravvedimento. L' A. ritiene che il Tribunale abbia dato risposta ovvia e corretta alla richiesta del Pubblico Ministero ritenendo inconfigurabile il concorso, in quanto il reato posto in essere (dirottamento aereo) e' un reato permanente, che implica la privazione della liberta' personale dei passeggeri e dell' equipaggio. Circa le richieste attenuanti, pure escluse dal Tribunale, l' A. non ne condivide la motivazione, che critica unitamente alla normativa speciale (legge n. 342/1976), in quanto avrebbe potuto essere piu' flessibile e articolata e meno severa nei confronti delle forme piu' anodine di tentativo.
art. 62 c.p. l. 10 maggio 1976, n. 342
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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