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| IDG820600279 | |
| 82.06.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dall' Ongaro Francesco
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| Considerazioni sulla l. 10 maggio 1976 n. 342 in tema di repressione
dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea
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| nota a Trib. Palermo 13 maggio 1980
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| Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 517-521
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D93904; D50123; D51903
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| Il Tribunale di Palermo, chiamato a giudicare un dirottatore, non
dubita che ricorrano gli estremi dell' art. 1 della legge n. 342/1976
sulla repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione
aerea. Oltre a questo punto che appare pacifico, il Tribunale e'
anche chiamato a pronunciarsi su: richiesta del Pubblico Ministero,
se il ritardo con cui furono rilasciati gli ostaggi integri gli
estremi del reato di sequestro di persona da aggiungersi a quello
relativo alla sicurezza della navigazione ( concorso); richiesta
della difesa, che vorrebbe veder riconosciute le attenuanti previste
dall' art. 62 nn. 1 e 6 c.p., assumendo che l' imputato ha agito per
motivi di particolare valore morale e sociale e, nel porre
volontariamente fine alla vicenda criminosa, ha dato prova di operoso
ravvedimento. L' A. ritiene che il Tribunale abbia dato risposta
ovvia e corretta alla richiesta del Pubblico Ministero ritenendo
inconfigurabile il concorso, in quanto il reato posto in essere
(dirottamento aereo) e' un reato permanente, che implica la
privazione della liberta' personale dei passeggeri e dell'
equipaggio. Circa le richieste attenuanti, pure escluse dal
Tribunale, l' A. non ne condivide la motivazione, che critica
unitamente alla normativa speciale (legge n. 342/1976), in quanto
avrebbe potuto essere piu' flessibile e articolata e meno severa nei
confronti delle forme piu' anodine di tentativo.
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| art. 62 c.p.
l. 10 maggio 1976, n. 342
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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