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142529
IDG820600287
82.06.00287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moretti Mimma
Il matrimonio e' una mera formalita'?
nota a Trib. Milano 12 maggio 1980
Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 770-778
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3012
L' A. ritiene che la sentenza annotata, nella quale viene asserita la necessita' di tener conto anche del periodo di convivenza more uxorio ai fini della determinazione dell' assegno ex art. 5 legge 898/1970, presti il fianco a due obbiezioni. Da un punto di vista letterale, perche' il citato articolo parla di "coniugio" e non vi puo' essere dubbio che altro e' la nozione di coniuge e altro e' quella di convivente; da un punto di vista logico, perche' nessuno puo' contestare che il matrimonio e' e rimane un negozio costitutivo di stato, e quindi qualificarlo come semplice formalita' che nulla aggiunge alla "formazione sociale" basata sulla convivenza, sembra davvero affermazione priva di qualsiasi giustificazione. Accenna quindi alla tesi minoritaria, confutandola, che sostiene che con l' art. 29 Cost. non si sarebbe voluto esprimere un riconoscimento esclusivo della famiglia legittima, bensi' solo un generico favor matrimonii, dovuto alla maggior certezza e stabilita' derivanti dall' assunzione del vincolo matrimoniale. Osserva inoltre come la sentenza annotata si inquadri in quella corrente di pensiero, seguita da parte della dottrina e della giurisprudenza piu' recenti, che accentua la rilevanza giuridica dela c.d. famiglia di fatto.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 29 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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