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Documento


142530
IDG820600292
82.06.00292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Malatino Giuseppe Aristotele
La separazione dei beni nel nuovo diritto di famiglia
Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 888-912
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
Premessi alcuni cenni introduttivi circa le nuove idee della riforma del diritto di famiglia in tema di regime patrimoniale dei beni, per cui il regime della separazione dei beni fra i coniugi non e' piu' il regime naturale dei rapporti coniugali in materia patrimoniale, l' A. pone in evidenza come la riforma abbia infatti operato un mutamento radicale: essa prevede come regime legale dei rapporti patrimoniali quello di comunione; la separazione dei beni diviene un regime specificatamente previsto dalla legge, che puo' essere il risultato di una apposita convenzione, ovvero derivare da una situazione patologica attraverso il rimedio della separazione giudiziale dei beni, oppure ancora esser l' unico applicabile per talune categorie di beni. L' A. pone quindi in evidenza come il regime della separazione non nasca esclusivamente dalla volonta' dei nubendi, o piu' tardi dei coniugi, ma derivi direttamente dalla legge, che lo configura, anzi, come unico regime al quale, per taluni tipi di beni, non sia possibile derogare. Osserva che pertanto, pur sembrando che il regime piu' favorito dal legislatore sia la comunione, si e' in effetti voluto o dovuto riconoscere che il regime di separazione sopravvisse per talune situazioni indipendentemente ed anche contro la volonta' e le pattuizioni delle parti interessate; a questa separazione come regime legale si affiancano i regimi derivanti dalla convenzione delle parti, dalla separazione giudiziale della comunione, dalla separazione personale dei coniugi. L' A. si occupa quindi in particolare solo dei primi tre casi della separazione dei beni e cioe' come regime legale, come regime convenzionale e come regime giudiziale, costituendo infatti la separazione personale dei coniugi, con i suoi riflessi patrimoniali, un sistema a se'.
art. 215 c.c. art. 193 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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