| Premessi alcuni cenni introduttivi circa le nuove idee della riforma
del diritto di famiglia in tema di regime patrimoniale dei beni, per
cui il regime della separazione dei beni fra i coniugi non e' piu' il
regime naturale dei rapporti coniugali in materia patrimoniale, l' A.
pone in evidenza come la riforma abbia infatti operato un mutamento
radicale: essa prevede come regime legale dei rapporti patrimoniali
quello di comunione; la separazione dei beni diviene un regime
specificatamente previsto dalla legge, che puo' essere il risultato
di una apposita convenzione, ovvero derivare da una situazione
patologica attraverso il rimedio della separazione giudiziale dei
beni, oppure ancora esser l' unico applicabile per talune categorie
di beni. L' A. pone quindi in evidenza come il regime della
separazione non nasca esclusivamente dalla volonta' dei nubendi, o
piu' tardi dei coniugi, ma derivi direttamente dalla legge, che lo
configura, anzi, come unico regime al quale, per taluni tipi di beni,
non sia possibile derogare. Osserva che pertanto, pur sembrando che
il regime piu' favorito dal legislatore sia la comunione, si e' in
effetti voluto o dovuto riconoscere che il regime di separazione
sopravvisse per talune situazioni indipendentemente ed anche contro
la volonta' e le pattuizioni delle parti interessate; a questa
separazione come regime legale si affiancano i regimi derivanti dalla
convenzione delle parti, dalla separazione giudiziale della
comunione, dalla separazione personale dei coniugi. L' A. si occupa
quindi in particolare solo dei primi tre casi della separazione dei
beni e cioe' come regime legale, come regime convenzionale e come
regime giudiziale, costituendo infatti la separazione personale dei
coniugi, con i suoi riflessi patrimoniali, un sistema a se'.
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