Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


142531
IDG820600293
82.06.00293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lumia Caterina
Un "pasticcio legislativo" (artt. 320 c.c. e 747 c.p.c.)
Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 913-941
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4413
L' A. ricorda come gia' prima della riforma del diritto di famiglia il testo originario dell' art. 320 c.c. ponesse un problema di coordinamento con l' art. 747 c.p.c.: le due norme erano infatti apparentemente confliggenti, perche' la prima attribuiva al giudice tutelare la competenza ad autorizzare l' alienazione dei beni del figlio minore, e la seconda attribuiva al giudice delle successioni la competenza ad autorizzare l' alienazione dei beni ereditari, salvo il parere (obbligatorio ma non vincolante) del giudice tutelare, nel caso di beni appartenenti a incapaci; sorgeva percio' il problema della determinazione del giudice competente ad autorizzare l' alienazione di beni pervenuti more successionis al minore in potestate. Osserva quindi come anche la nuova formula usata nel testo modificato dell' art. 320 c.c. non sembra aver chiarito in maniera netta il problema relativo all' ambito di applicazione della norme rispetto all' art. 747 c.p.c.. Ritiene pertanto opportuno procedere ad un riesame della questione quale si poneva prima della riforma e quale si e' riproposta a seguito dell' entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, data la particolare importanza che essa assume, in quanto incide sulla competenza funzionale per materia del giudice tutelare e del giudice delle successioni, nonche' sulla competenza territoriale che in materia di volontaria giurisdizione e', come la prima, inderogabile, secondo la espressa disposizione dell' art. 28 c.p.c..
art. 320 c.c. art. 747 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati