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| IDG820600293 | |
| 82.06.00293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lumia Caterina
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| Un "pasticcio legislativo" (artt. 320 c.c. e 747 c.p.c.)
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| Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 913-941
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4413
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| L' A. ricorda come gia' prima della riforma del diritto di famiglia
il testo originario dell' art. 320 c.c. ponesse un problema di
coordinamento con l' art. 747 c.p.c.: le due norme erano infatti
apparentemente confliggenti, perche' la prima attribuiva al giudice
tutelare la competenza ad autorizzare l' alienazione dei beni del
figlio minore, e la seconda attribuiva al giudice delle successioni
la competenza ad autorizzare l' alienazione dei beni ereditari, salvo
il parere (obbligatorio ma non vincolante) del giudice tutelare, nel
caso di beni appartenenti a incapaci; sorgeva percio' il problema
della determinazione del giudice competente ad autorizzare l'
alienazione di beni pervenuti more successionis al minore in
potestate. Osserva quindi come anche la nuova formula usata nel testo
modificato dell' art. 320 c.c. non sembra aver chiarito in maniera
netta il problema relativo all' ambito di applicazione della norme
rispetto all' art. 747 c.p.c.. Ritiene pertanto opportuno procedere
ad un riesame della questione quale si poneva prima della riforma e
quale si e' riproposta a seguito dell' entrata in vigore della legge
n. 151 del 1975, data la particolare importanza che essa assume, in
quanto incide sulla competenza funzionale per materia del giudice
tutelare e del giudice delle successioni, nonche' sulla competenza
territoriale che in materia di volontaria giurisdizione e', come la
prima, inderogabile, secondo la espressa disposizione dell' art. 28
c.p.c..
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| art. 320 c.c.
art. 747 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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