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142543
IDG820600352
82.06.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cianci Benedetto
Potere del sindaco ad emanare il decreto di occupazione d' urgenza ex art. 106 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
commento a TAR VE 31 dicembre 1980, n. 1004
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 4, pag. 1328-1335
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13103; D13102; D13104
La sentenza in epigrafe, che affronta il problema circa il potere del sindaco ad emanare il decreto di occupazione di urgenza ex art. 106 del d.p.r. n. 616/1977, offre lo spunto all' A. per svolgere un commento che mira a portare chiarezza in tema di espropriazione per pubblica utilita', le cui vicende, dopo la fondamentale legge n. 2359 del 1865, specie a seguito delle leggi emanate per l' attuazione dell' ordinamento regionale, hanno contribuito ad aggrovigliare la gia' complessa materia. Ripercorso quindi l' iter normativo, l' A. rileva come i poteri di espropriazione, una volta tutti per intero statali, vengono ripartiti, dopo il d.p.r. n. 616, fra i tre livelli istituzionali stato, regione e comune. In particolare rileva l' incerta locuzione dell' art. 106 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti "le occupazioni temporanee e d' urgenza" per le opere di competenza, in quanto tale locuzione puo' riferirsi a due istituti previsti dalla legge fondamentale: le occupazioni temporanee di fondi (art. 64 s.s.) e le espropriazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza (art. 71 ss.). L' A. dimostra come voluntas legis sia di passare ai comuni in modo completo solo la c.d. occupazione di urgenza con carattere finale prevista dall' art. 71 comma 1 parte seconda, in quanto l' occupazione di urgenza prevista nella parte prima dello stesso comma puo' essere esercitata solo dallo Stato (C. Cost. 30 dicembre 1961 n. 72). Ritiene poi che l' art. 106 si presenta come una norma in bianco, per cui alla ripartizione fra gli organi comunali delle funzioni in esso contenute si procede secondo le norme del Testo Unico del 1915.
art. 106 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 3 d.p.r. 16 gennaio 1972, n. 8 l. 25 giugno 1865, n. 2359
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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