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| IDG820600352 | |
| 82.06.00352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cianci Benedetto
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| Potere del sindaco ad emanare il decreto di occupazione d' urgenza ex
art. 106 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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| commento a TAR VE 31 dicembre 1980, n. 1004
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 4, pag. 1328-1335
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D13103; D13102; D13104
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| La sentenza in epigrafe, che affronta il problema circa il potere del
sindaco ad emanare il decreto di occupazione di urgenza ex art. 106
del d.p.r. n. 616/1977, offre lo spunto all' A. per svolgere un
commento che mira a portare chiarezza in tema di espropriazione per
pubblica utilita', le cui vicende, dopo la fondamentale legge n. 2359
del 1865, specie a seguito delle leggi emanate per l' attuazione
dell' ordinamento regionale, hanno contribuito ad aggrovigliare la
gia' complessa materia. Ripercorso quindi l' iter normativo, l' A.
rileva come i poteri di espropriazione, una volta tutti per intero
statali, vengono ripartiti, dopo il d.p.r. n. 616, fra i tre livelli
istituzionali stato, regione e comune. In particolare rileva l'
incerta locuzione dell' art. 106 che attribuisce ai comuni le
funzioni amministrative concernenti "le occupazioni temporanee e d'
urgenza" per le opere di competenza, in quanto tale locuzione puo'
riferirsi a due istituti previsti dalla legge fondamentale: le
occupazioni temporanee di fondi (art. 64 s.s.) e le espropriazioni
nei casi di forza maggiore e di urgenza (art. 71 ss.). L' A. dimostra
come voluntas legis sia di passare ai comuni in modo completo solo la
c.d. occupazione di urgenza con carattere finale prevista dall' art.
71 comma 1 parte seconda, in quanto l' occupazione di urgenza
prevista nella parte prima dello stesso comma puo' essere esercitata
solo dallo Stato (C. Cost. 30 dicembre 1961 n. 72). Ritiene poi che
l' art. 106 si presenta come una norma in bianco, per cui alla
ripartizione fra gli organi comunali delle funzioni in esso contenute
si procede secondo le norme del Testo Unico del 1915.
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| art. 106 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
art. 3 d.p.r. 16 gennaio 1972, n. 8
l. 25 giugno 1865, n. 2359
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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