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142544
IDG820600354
82.06.00354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoro Passarelli Francesco
Struttura e funzione della prelazione convenzionale
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 3, pag. 697-710
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3172
Premesse alcune considerazioni circa la prelazione legale e quella convenzionale, e circa l' ambito dell' autonomia privata nel patto di prelazione, l' A. osserva che la disciplina della prelazione convenzionale non puo' desumersi dalla disciplina della prelazione legale, perche' non e' regolata uniformemente, e d' altra parte puo' essere regolata diversamente rispetto alla disciplina della prelazione convenzionale nella somministrazione (art. 1566 c.c.), tenuto conto della situazione giuridica cui si riferisce. Chiarito come diversi siano i momenti e gli aspetti del diritto di prelazione, per cui il patto assume efficacia obbligatoria od efficacia reale, l' A. individua la natura del patto di prelazione in quello di una promessa di preferenza, escludendo quella di un contratto preliminare, per cui si rende applicabile al patto la norma che richiede per il preliminare la stessa forma richiesta per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Esamina infine se sia presupposto dell' offerta di prelazione la proposta o la disponibilita' al contratto di un terzo e la relativa comunicazione, con l' individuazione del terzo, debba essere contenuta nella denunciatio: ritiene che la necessita' della proposta e della individuazione del terzo sussista in relazione a situazioni giuridiche in cui puo' rilevare l'"intuitus personae".
art. 1566 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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