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| IDG820600354 | |
| 82.06.00354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santoro Passarelli Francesco
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| Struttura e funzione della prelazione convenzionale
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 3, pag. 697-710
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3172
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| Premesse alcune considerazioni circa la prelazione legale e quella
convenzionale, e circa l' ambito dell' autonomia privata nel patto di
prelazione, l' A. osserva che la disciplina della prelazione
convenzionale non puo' desumersi dalla disciplina della prelazione
legale, perche' non e' regolata uniformemente, e d' altra parte puo'
essere regolata diversamente rispetto alla disciplina della
prelazione convenzionale nella somministrazione (art. 1566 c.c.),
tenuto conto della situazione giuridica cui si riferisce. Chiarito
come diversi siano i momenti e gli aspetti del diritto di prelazione,
per cui il patto assume efficacia obbligatoria od efficacia reale, l'
A. individua la natura del patto di prelazione in quello di una
promessa di preferenza, escludendo quella di un contratto
preliminare, per cui si rende applicabile al patto la norma che
richiede per il preliminare la stessa forma richiesta per il
contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Esamina infine se sia
presupposto dell' offerta di prelazione la proposta o la
disponibilita' al contratto di un terzo e la relativa comunicazione,
con l' individuazione del terzo, debba essere contenuta nella
denunciatio: ritiene che la necessita' della proposta e della
individuazione del terzo sussista in relazione a situazioni
giuridiche in cui puo' rilevare l'"intuitus personae".
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| art. 1566 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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