| Ricordati i principali contributi della piu' recente dottrina in tema
di misure coercitive civili o di esecuzione indiretta, l' A. rileva
che il loro "revival" nell' interesse della dottrina, come nelle
proposte legislative di cui fa pure menzione, si ricollega con una
spiccata tendenza ad assicurare, al massimo livello possibile, l'
"effettivita'" dei mezzi di tutela giurisdizionale e, in particolare,
della tutela di condanna. Ritiene pertanto utile, anzitutto, valutare
il significato della reviviscenza delle misure coercitive, anche alla
luce della funzione che hanno svolto nella storia dell' esecuzione
civile. L' A. ritiene pero' di limitare il discorso alle misure
compulsorie civili, e ancor piu', a quella che venne anche chiamata
"la esecuzione psicologica processuale", negligendo, cioe', i c.d.
mezzi di "esecuzione psicologica non processuale", per valutarne l'
attuale portata e le prospettive di sviluppo: in un discorso, dunque,
che dallo ius conditum travalica necessariamente nello ius condendum.
| |