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| IDG820600367 | |
| 82.06.00367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marzocchi Paola
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| Sull' ammissibilita' di nuove prove nel giudizio di appello del rito
del lavoro
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 3, pag. 959-969
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D421; D4192; D40626; D760
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| L' A. richiama una sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze (11
dicembre 1980), che ha concentrato la propria attenzione sull'
ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice di appello
dall' art. 437 comma 2 c.p.c. ed in particolare sul significato del
concetto di "indispensabilita'" della prova; sentenza che ritiene
meriti particolare attenzione per lo sforzo di circoscrivere in
termini concreti ed al tempo stesso creativi il concetto di
"indispensabilita'". Prende quindi occasione dalla suddetta sentenza
per compiere un' indagine approfondita sul tema della
indispensabilita' per l' ammissibilita' di nuove prove nel giudizio
di appello del rito del lavoro. Premesso che, secondo l'
interpretazione prevalente, la prova ammissibile in secondo grado
deve essere prima di tutto nuova ed in secondo luogo anche
indispensabile, l' A. ritiene occorra preliminarmente accertare il
significato di prova nuova: riconducendosi al principio della c.d.
unitarieta' e infrazionalita' della prova, l' orientamento prevalente
tende a riconoscere il carattere di novita' esclusivamente ai mezzi
istruttori volti a dimostrare fatti diversi da quelli che sono stati
oggetto di prova in primo grado. Procede quindi ad esaminare il
tentativo del Tribunale di approfondire in concreto il tema dell'
indispensabilita' ricorrendo a mezzi interpretativi originali, cioe'
elaborando due concetti nei quali sembrerebbe identificarsi, per via
analogica, la condizione legittimante l' ammissibilita' di nuove
prove in appello: cioe' l' impossibilita' di fornire altrimenti la
prova e la c.d. semiplena probatio. Illustrato il problema cosi' come
impostato dal Tribunale, il cui tentantivo non ritiene pero' del
tutto esauriente, l' A. ritiene, condividendo la via seguita dalla
prevalente dottrina, che sia da riconoscere il carattere di
"indispensabilita'" esclusivamente ai mezzi di prova la cui
acquisizione risulti dotata di un "massimo grado di decisorieta'" ed
appaia percio' necessaria per la pronuncia finale; per cui il
concetto di indispensabilita' coincide con quello di "decisivita'".
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| Trib. Firenze 11 dicembre 1980
art. 437 comma 2 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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