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142549
IDG820600367
82.06.00367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marzocchi Paola
Sull' ammissibilita' di nuove prove nel giudizio di appello del rito del lavoro
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 35 (1981), fasc. 3, pag. 959-969
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D421; D4192; D40626; D760
L' A. richiama una sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze (11 dicembre 1980), che ha concentrato la propria attenzione sull' ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice di appello dall' art. 437 comma 2 c.p.c. ed in particolare sul significato del concetto di "indispensabilita'" della prova; sentenza che ritiene meriti particolare attenzione per lo sforzo di circoscrivere in termini concreti ed al tempo stesso creativi il concetto di "indispensabilita'". Prende quindi occasione dalla suddetta sentenza per compiere un' indagine approfondita sul tema della indispensabilita' per l' ammissibilita' di nuove prove nel giudizio di appello del rito del lavoro. Premesso che, secondo l' interpretazione prevalente, la prova ammissibile in secondo grado deve essere prima di tutto nuova ed in secondo luogo anche indispensabile, l' A. ritiene occorra preliminarmente accertare il significato di prova nuova: riconducendosi al principio della c.d. unitarieta' e infrazionalita' della prova, l' orientamento prevalente tende a riconoscere il carattere di novita' esclusivamente ai mezzi istruttori volti a dimostrare fatti diversi da quelli che sono stati oggetto di prova in primo grado. Procede quindi ad esaminare il tentativo del Tribunale di approfondire in concreto il tema dell' indispensabilita' ricorrendo a mezzi interpretativi originali, cioe' elaborando due concetti nei quali sembrerebbe identificarsi, per via analogica, la condizione legittimante l' ammissibilita' di nuove prove in appello: cioe' l' impossibilita' di fornire altrimenti la prova e la c.d. semiplena probatio. Illustrato il problema cosi' come impostato dal Tribunale, il cui tentantivo non ritiene pero' del tutto esauriente, l' A. ritiene, condividendo la via seguita dalla prevalente dottrina, che sia da riconoscere il carattere di "indispensabilita'" esclusivamente ai mezzi di prova la cui acquisizione risulti dotata di un "massimo grado di decisorieta'" ed appaia percio' necessaria per la pronuncia finale; per cui il concetto di indispensabilita' coincide con quello di "decisivita'".
Trib. Firenze 11 dicembre 1980 art. 437 comma 2 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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