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142556
IDG820600379
82.06.00379 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Benedetto Maurizio
Effetti della riforma di una sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato
nota a Pret. Palermo 24 febbraio 1981
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1202-1211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D420
L' A. concorda pienamente con la soluzione accolta dalla sentenza in rassegna in materia di rapporto di lavoro le cui conclusioni sono cosi' massimate: "la sentenza d' appello che abbia riformato la sentenza definitiva di condanna di primo grado provvisoriamente esecutiva priva quest' ultima immediatamente di ogni efficacia, travolgendo gli atti di esecuzione posti in essere anteriormente alla riforma. Pertanto, in forza della sentenza di riforma, legittimamente viene estromesso il lavoratore dal posto di lavoro". Ritiene esatta l' affermazione secondo cui, nell' ipotesi di riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza d' appello, ancorche' non passata in giudicato, si sostituisce a quella riformata ex art. 337 c.p.c. e pertanto gli atti esecutivi in base alla prima sentenza perdono ogni efficacia e vengono statim caducati. Ritiene corretta la soluzione accolta nella sentenza annotata, soprattutto in considerazione della scelta in essa contenuta sulla funzione dell' appello nel sistema generale del processo civile, che costituisce, a suo avviso la chiave di volta per una corretta interpretazione del capoverso dell' art. 336 c.p.c. attorno al quale ruota la problematica circa gli effetti delle riforma in appello di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva.
art. 336 c.p.c. art. 337 c.p.c. l. 2 aprile 1968, n. 482 l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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