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| IDG820600379 | |
| 82.06.00379 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Benedetto Maurizio
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| Effetti della riforma di una sentenza di reintegrazione del
lavoratore licenziato
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| nota a Pret. Palermo 24 febbraio 1981
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| Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1202-1211
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74700; D420
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| L' A. concorda pienamente con la soluzione accolta dalla sentenza in
rassegna in materia di rapporto di lavoro le cui conclusioni sono
cosi' massimate: "la sentenza d' appello che abbia riformato la
sentenza definitiva di condanna di primo grado provvisoriamente
esecutiva priva quest' ultima immediatamente di ogni efficacia,
travolgendo gli atti di esecuzione posti in essere anteriormente alla
riforma. Pertanto, in forza della sentenza di riforma, legittimamente
viene estromesso il lavoratore dal posto di lavoro". Ritiene esatta
l' affermazione secondo cui, nell' ipotesi di riforma della sentenza
di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza d' appello,
ancorche' non passata in giudicato, si sostituisce a quella riformata
ex art. 337 c.p.c. e pertanto gli atti esecutivi in base alla prima
sentenza perdono ogni efficacia e vengono statim caducati. Ritiene
corretta la soluzione accolta nella sentenza annotata, soprattutto in
considerazione della scelta in essa contenuta sulla funzione dell'
appello nel sistema generale del processo civile, che costituisce, a
suo avviso la chiave di volta per una corretta interpretazione del
capoverso dell' art. 336 c.p.c. attorno al quale ruota la
problematica circa gli effetti delle riforma in appello di una
sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva.
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| art. 336 c.p.c.
art. 337 c.p.c.
l. 2 aprile 1968, n. 482
l. 15 luglio 1966, n. 604
l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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