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| IDG820600382 | |
| 82.06.00382 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vidiri Guido
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| Considerazioni in tema di malattia insorta durante le ferie
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| nota a Pret. Pontedera 19 dicembre
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| Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1233-1238
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7445
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| L' A. contrasta decisamente con la sentenza che annota e che in
rassegna e' cosi' massimata: "poiche' il rischio della malattia
grava, ai sensi dell' art. 2110 c.c., sul datore di lavoro senza
alcun limite oggettivo ne' temporale, con l' unica eccezione del c.d.
termine di comporto, la malattia intervenuta durante le ferie ne
sospende il decorso". Osserva che la tesi favorevole all'
interruzione delle ferie non puo' fondarsi sull' art. 36 Cost.,
poiche' in base ad essa l' imprenditore e' tenuto solo a
corrispondere al lavoratore una retribuzione adeguata ed a
riconoscergli le ferie. Aggiunge che, come la retribuzione puo' non
adempiere in concreto allo scopo di assicurare al lavoratore ed alla
sua famiglia una vita libera e dignitosa, cosi' le ferie possono non
adempiere alla funzione reintegratrice delle capacita' fisiche e
psichiche del lavoratore. Conclude sostenendo che la concessione
delle ferie debba configurarsi come una semplice obbligazione di
mezzi e non come una obbligazione di risultato, in quanto quest'
ultima comporterebbe inammissibili vincoli alla liberta' del
lavoratore di utilizzare a suo piacere il tempo destinato al riposo
annuale, rendendo indispensabili dei controlli sulle modalita' di
godimento del tempo libero.
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| art. 2109 c.c.
art. 2110 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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