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142559
IDG820600382
82.06.00382 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidiri Guido
Considerazioni in tema di malattia insorta durante le ferie
nota a Pret. Pontedera 19 dicembre
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1233-1238
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7445
L' A. contrasta decisamente con la sentenza che annota e che in rassegna e' cosi' massimata: "poiche' il rischio della malattia grava, ai sensi dell' art. 2110 c.c., sul datore di lavoro senza alcun limite oggettivo ne' temporale, con l' unica eccezione del c.d. termine di comporto, la malattia intervenuta durante le ferie ne sospende il decorso". Osserva che la tesi favorevole all' interruzione delle ferie non puo' fondarsi sull' art. 36 Cost., poiche' in base ad essa l' imprenditore e' tenuto solo a corrispondere al lavoratore una retribuzione adeguata ed a riconoscergli le ferie. Aggiunge che, come la retribuzione puo' non adempiere in concreto allo scopo di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una vita libera e dignitosa, cosi' le ferie possono non adempiere alla funzione reintegratrice delle capacita' fisiche e psichiche del lavoratore. Conclude sostenendo che la concessione delle ferie debba configurarsi come una semplice obbligazione di mezzi e non come una obbligazione di risultato, in quanto quest' ultima comporterebbe inammissibili vincoli alla liberta' del lavoratore di utilizzare a suo piacere il tempo destinato al riposo annuale, rendendo indispensabili dei controlli sulle modalita' di godimento del tempo libero.
art. 2109 c.c. art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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