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142560
IDG820600384
82.06.00384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Martella Rita
Morte del curatore fallimentare e pretesa interruzione del processo
nota a Trib. Pescara 21 aprile 1980
Giur. merito, an. 13 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1285-1286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31352; D4182
L' A. critica la sentenza del tribunale di Pescara in cui si afferma che la morte del curatore fallimentare e' causa d' interruzione del processo fallimentare. Per confutare tale tesi riporta due pronunce della suprema corte in cui viene sancito che: "la sostituzione del curatore in corso di causa, come in genere il mutamento di un soggetto che impersona un organo e', in se', un fatto processualmente irrilevante" (Cass. n. 172/1973); e che "l' autorizzazione al curatore a stare in giudizio ha carattere oggettivo e non personale" (Cass. n. 570/1975). Inoltre afferma che il principio sostenuto dalla suprema corte trova conforto in un indirizzo da tempo consolidato, secondo il quale, atteso il rapporto organico che intercorre tra la persona giuridica e il cosiddetto rappresentante legale, quest' ultimo si presenta all' esterno come un ufficio la cui vacanza temporanea non puo' incidere sulla soggettivita' dell' ente stesso. Conclude che potra' aversi interruzione del processo solo a seguito di vicende che importino l' estinzione della persona giuridica, mentre chiaramente irrilevanti, ai fini processuali sono gli eventi modificativi della persona fisica.
art. 300 c.p.c. Cass. 18 gennaio 1973, n. 172 Cass. 14 febbraio 1975, n. 570
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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