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142565
IDG820600389
82.06.00389 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Opposizione al passivo: pericolo di decorrenza del termine. Liquidazione coatta: non opposizione, ma insinuazione
nota a App. Firenze, 18 settembre 1980, n. 208
Dir. fall., an. 56 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 508-513
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31302; D31317
L' A. muove critiche al termine di quindici giorni stabilito per l' azione di opposizione del creditore insoddisfatto, sia nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa che per quello di fallimento. Lamenta il fatto che il termine inizi a decorrere dal giorno in cui l' elenco dei creditori e' depositato in cancelleria e non, come sarebbe piu' giusto, dal momento in cui il creditore e' avvisato dell' avvenuto deposito. Condivide invece pienamente la decisione della Corte in materia di insinuazione tardiva.
art. 209 l. fall. art. 207 l. fall. art. 208 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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