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142568
IDG820600393
82.06.00393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
L' esclusione dei creditori non insinuati come impedimento dell' omologazione del concordato fallimentare
nota a Trib. Roma, 7 luglio 1981
Dir. fall., an. 56 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 554-557
D31366
L' A. esprime un giudizio diametralmente opposto a quello del Tribunale di Roma per cio' che concerne il giudizio di convenienza. Egli infatti dimostra di preferire la soluzione concordataria anche qualora l' attivo equivalga all' onere concordatario. Condivide invece la sentenza nel punto relativo alle clausole che limitano le responsabilita' dell' assuntore ai soli creditori ammessi al passivo fino alla data della presentazione della domanda di concordato e che impediscono l' omologazione del concordato fallimentare. Cosi' come e' d' accordo nell' esaminare preventivamente le situazioni patrimoniali e morali degli assuntori e dei garanti al fine di verificare la loro solvibilita'.
art. 135 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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