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142589
IDG820600426
82.06.00426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giammarino Michele
Il viaggiatore e il personale viaggiante su autobus di linea di fronte alla legge n. 990 del 1969
Dir. prat. assic., s. 2, an. 23 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 518-528
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D30717; D31741; D701
Dopo aver specificato che il contratto di trasporto e' un tipico contratto di scambio, inquadrabile nella categoria dei contratti di risultato, l' A. esamina il trasporto come servizio di linea. Per il fatto di essere un servizio pubblico comporta una limitazione all' autonomia delle parti contraenti. Mette in risalto, inoltre, le differenze esistenti tra la posizione giuridica del viaggiatore e quella del personale viaggiante. Mentre il primo, trovandosi sull' autobus in qualita' di trasportato, puo' essere configurato come terzo e cosi' rientrare nel campo di applicazione della legge sull' assicurazione obbligatoria, il personale dell' impresa di trasporto vi e' invece per svolgere il proprio lavoro. In caso di infortunio occorre percio' ricollegarsi alla legge del 30 giugno 1965, n. 1124.
l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 1325 c.c. art. 2054 c.c. d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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