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142590
IDG820600427
82.06.00427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
La responsabilita' del produttore dei beni di consumo
nota a Cass. sez. III 13 marzo 1980, n. 1696
Dir. prat. assic., s. 2, an. 23 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 580-585
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30702
L' A. lamenta la mancanza di una legislazione adeguata a tutela dei rischi che incombono sul consumatore. In pratica, la responsabilita' contrattuale del venditore si presenta estremamente limitata, tale da non tutelare adeguatamente il consumatore. Per far fronte a questa manchevolezza si e' andata sempre piu' sviluppando la responsabilita' extracontrattuale del produttore. L' A. condivide quanto stabilito dalla Corte, e cioe' che sono responsabili solidalmente tutti i soggetti che hanno partecipato alla produzione del bene risultato difettoso, cosi' come e' responsabile l' assembler per i prodotti da lui assemblati, anche se fabbricati da altri.
art. 2043 c.c. art. 2055 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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