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142591
IDG820600428
82.06.00428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perissinotti-Bisoni Ottorino
Reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente. Scelta del danneggiato e decorrenza della obbligazione di risarcire il danno per fatto illecito extracontrattuale
Dir. prat. assic., s. 2, an. 23 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 458-473
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30705
Si ha responsabilita' extracontrattuale qualora l' illecito violi un diritto soggettivo assoluto o trasgredisca un dovere generico (neminem laedere). Tale violazione determina un danno che costituisce l' indispensabile presupposto della responsabilita' e della conseguente obbligazione di risarcire. Il risarcimento deve avere per oggetto una prestazione che restituisca al patrimonio del danneggiato la parte deteriorata, qualora cio' sia possibile, oppure l' equivalente economico. L' A. non vede in questi due rimedi alcun ordine gerarchico, mentre ne sostiene l' alternativita'. L' obbligazione del danneggiante al risarcimento sorge nel momento in cui il danneggiato sceglie il rimedio che preferisce (o che e' possibile).
art. 2058 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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