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142597
IDG820700030
82.07.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borre' Giuseppe
Prelazione agraria ed esecuzione forzata
commento a Trib. Avellino 30 gennaio 1980
Riv. dir. agr., an. 60 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 125-145
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D4300
L' A. concorda con la sentenza in commento circa l' operativita' della prelazione in caso di trasferimento del fondo in esecuzione di un concordato preventivo con cessione di beni, ipotesi che non rientra, a suo avviso, nell' ambito delle eccezioni di cui al comma 2 art. 8 legge n. 590 del 1965. Si sofferma ad esaminare la ratio di tali eccezioni, ravvisando l' esistenza di un ostacolo tecnico che si pone tra la prelazione e le vendite forzate e che consiste nell' incidenza negativa che eserciterebbe, sul meccanismo della gara, la possibilita' di un intervento della prelazione a gara ultimata. Ritiene la tassativita' delle ipotesi di esclusione della prelazione di cui al comma 2 art. 8 legge suddetta, fondate su ragioni di opportunita' e non su di una sostanziale incompatibilita' tra trasferimenti coattivi e prelazione. Ritiene che tale conclusione trovi conferma in tema di prelazioni urbane, nelle quali il diritto spetta anche in caso di espropriazione individuale e concorsuale. Osserva che tale diversita' di disciplina trova giustificazione nei maggiori tempi richiesti nell' ipotesi di prelazione agraria a causa della possibilita' di domanda di mutuo, ma esprime qualche perplessita' sul fondamento di tale giustificazione.
art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 1977 c.c. art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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